05 Maggio 2026
Allorquando la stazione appaltante, analizzata l’offerta economica presentata da un’impresa partecipante alla gara, decida, nell’esercizio della propria discrezionalità, di richiedere all’operatore economico le spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti secondo quanto previsto dall’art. 110 del D.lgs. 36/2023, la possibile modifica dell’offerta in sede di giustificazioni delle singole voci di costo – la quale è generalmente ammessa in giurisprudenza non solo in correlazione a sopravvenienze di fatto o di diritto, ma anche allo scopo di porre rimedio ad originari e comprovati errori di calcolo, a condizione che resti ferma l’entità originaria dell’offerta economica, nel rispetto del principio dell’immodificabilità, che presiede la logica della par condicio tra i competitori (così, tra le tante, Cons,. Stato, V, 16 marzo 2020, n. 1873) – incontra il limite della revisione della voce degli oneri di sicurezza aziendale, che, quale elemento costitutivo dell’offerta, esige una separata identificabilità ed una rigida inalterabilità, a presidio degli interessi pubblici sottesi alla relativa disciplina legislativa (Cons. Stato, sez. V, 25 luglio 2025, n. 6641; Cons. Stato, sez. V, 20 febbraio 2024, n. 1677; Cons. Stato, sez. III, 31 maggio 2022, n. 4406; Cons. Stato, sez. V, 11 dicembre 2020, n. 7943; Cons. Stato, sez. V, 24 aprile 2017, n. 1896).
Diversamente opinando, infatti, “...si perverrebbe all'inaccettabile conseguenza di consentire un'indiscriminata ed arbitraria modifica postuma della composizione dell'offerta...