20 Gennaio 2026
Le misure di self-cleaning hanno effetto pro futuro, ossia con riferimento alla partecipazione a gare successive all’adozione delle misure stesse e non presentano, ovviamente, nessun effetto retroattivo, pena la violazione della par condicio dei concorrenti (cfr. Consiglio di Stato, Sezione V, 6 aprile 2020, n. 2260).
Nel caso di specie, il provvedimento di esclusione impugnato resiste alle doglianze di parte ricorrente anche a voler ritenere (come in tesi di quest’ultima) che il procedimento di gara per cui è causa sia disciplinato ratione temporis dalle disposizioni del previgente Codice dei contratti pubblici (D.lgs. 50/2016) e non da quelle recate dal nuovo Codice (D.lgs. 36/2023), in quanto la gara in questione è stata indetta con bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 5a Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 10 del 25.1.2023, nel mentre, ai sensi dell’art. 229 (“Entrata in vigore”) del D.lgs. 36/2023, “Le disposizioni del codice, con i relativi allegati, acquistano efficacia il 1° luglio 2023”.
Osserva, infatti, il Collegio che l’art. 80 (“Motivi di esclusione”), comma 5, lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016, richiamato anche nella comunicazione n. -OMISSIS- del 21/03/2025 di avvio del procedimento di esclusione ai sensi dell’art. 7 della legge 241/1990 e ss.mm.ii., prevede che “Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, …...