Nuove indicazioni sulla revisione prezzi di servizi e forniture
Nuove indicazioni sulla revisione prezzi di servizi e forniture
23 Giugno 2026
Nuove indicazioni sulla revisione dei prezzi di servizi e forniture arrivano dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, il quale ha reso disponibili le linee del 28/05/2026.
Il contributo è sicuramente di indubbia utilità per le stazioni appaltanti alle prese con revisione dei prezzi.
Le linee guida illustrano due tipologie di revisione dei prezzi: una ordinaria ed una straordinaria.
Vediamo in dettaglio le modalità mediante le quali operano le suddette revisioni, le quali non si escludono reciprocamente, ma la preoccupazione del legislatore è che essere non vengano percepite dall’operatore economico cumulativamente.
Va comunque sottolineato che le linee guida si concentrano ad illustrare i dettagli operativi soprattutto della revisione ordinaria.
Revisione ordinaria
La revisione ordinaria trova applicazione in virtù di quanto previsto dall’art. 60, co. 2-bis del codice dei contratti, come introdotta dal “decreto correttivo” (dlgs. 209/2024).
Nei contratti di durata, l’inserimento di una clausola di revisione ordinaria consente di mantenere l’equilibrio economico del rapporto contrattuale attraverso meccanismi di indicizzazione predeterminati, evitando che l’aumento progressivo dei costi possa compromettere il sinallagma tra le prestazioni.
La revisione ordinaria, quindi, serve a compensare variazioni fisiologiche dei prezzi, consentendo di mantenere inalterate le condizioni contrattuali originarie.
Le linee guida precisano che l’adozione di una clausola di revisione ordinaria non esclude l’obbligo di applicare la clausola di revisione straordinaria qualora si verifichino le condizioni previste dall’articolo 60, comma 1, lettera b), del Codice dei contratti pubblici.
Per evitare una duplicazione degli importi derivante dall’applicazione contemporanea di entrambi i meccanismi di revisione (ordinario e straordinario), è previsto un meccanismo di salvaguardia: gli incrementi riconosciuti in via ordinaria non concorrono al raggiungimento delle soglie che attivano la revisione straordinaria, come stabilito dall’articolo 60, comma 2-bis, secondo periodo, del Codice.
La definizione delle modalità di inserimento e operatività delle clausole di revisione ordinaria nei contratti di servizi e forniture è affidata alla valutazione delle stazioni appaltanti, ai sensi dell’articolo 60, comma 2-bis.
Tuttavia, la natura facoltativa di tale istituto non deve essere interpretata come un pieno potere discrezionale in capo alle stazioni appaltanti.
Innanzitutto, spetta alle stazioni appaltanti valutare preventivamente, per i contratti di durata relativi a servizi e forniture, l’andamento tendenziale dei costi nelle annualità di riferimento.
Se, in fase di programmazione, i dati previsionali sull’evoluzione dei fattori di costo indicano che il costo del servizio o della fornitura subirà variazioni tali da compromettere l’equilibrio contrattuale, risulta opportuno e ragionevole quantificare gli oneri dell’appalto sulla base di un sistema di costi variabile nel tempo, strutturato secondo meccanismi di indicizzazione programmati.
Tale previsione deve essere recepita nei documenti iniziali di gara, che devono...








