02 Aprile 2026
L’articolo 98, comma 3, lett. c) del Codice prescrive che l'illecito professionale possa essere desunto al verificarsi di una “condotta dell'operatore economico che abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento oppure la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili, derivanti da inadempienze particolarmente gravi o la cui ripetizione sia indice di una persistente carenza professionale”.
A differenza, però, della formulazione del precedente di cui all’art. 80, comma 10 bis del D.lgs. n. 50/2016, l’attuale Codice circoscrive l’ambito di rilevanza temporale delle circostanze fattuali, individuando in modo chiaro il lasso temporale nell’ambito del quale siffatte situazioni assumono rilevanza ai fini della partecipazione alla gara del concorrente e, pertanto, la stazione appaltante è tenuta a valutarle onde accertare la sussistenza o meno di un grave illecito professionale di cui all’art. 98.
In particolare, con il nuovo art. 96, comma 10, lett. c), n. 3), del Codice il Legislatore ha stabilito che, con riferimento agli illeciti professionali derivanti da condotte inadempienti di cui art. 98 comma 3, lett. c), il fatto ha rilevanza per soli tre anni decorrenti dalla data di “commissione del fatto”, ossia dalla data di adozione del provvedimento di risoluzione contrattuale.