Cosa implica il principio secondo cui il canone di diligenza professionale qualificata applicabile al settore degli appalti
Il principio secondo cui il canone di diligenza professionale qualificata applicabile al settore...
Cosa implica il principio secondo cui il canone di diligenza professionale qualificata applicabile al settore degli appalti
08 Settembre 2025
Va affermato il principio secondo cui il canone di diligenza professionale qualificata applicabile al settore degli appalti non implica che gli operatori economici siano senz’altro tenuti a inserire un documento che il sistema segnala come “errore”, al fine di corredare l’offerta delle informazioni richieste. In simili ipotesi, la scelta, seguita dalla parte ricorrente, di segnalare la difettosità della piattaforma alla Stazione Appaltante appare quella più piana e conforme ai principi di fiducia, di buona fede e di tutela dell’affidamento di cui agli artt. 2 e 5 del codice dei contratti (ciò, peraltro, non vale a escludere la legittimità del comportamento di chi abbia inteso inserire il documento senza nulla chiedere e nonostante la comparsa del messaggio di errore).
Trova, altresì, applicazione la disposizione di cui all’art. 25 co. 2 c.c.p. a mente del quale «le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano la partecipazione alla gara anche in caso di comprovato malfunzionamento, pur se temporaneo, delle piattaforme, anche eventualmente disponendo la sospensione del termine per la ricezione delle offerte per il periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla gravità del malfunzionamento». La nozione di malfunzionamento, infatti, è riferibile anche al caso di specie, in cui il modulo predisposto dalla S.A. mancava di una parte necessaria, oltre che ai casi di malfunzionamento meramente ‘tecnico’ (i.e. avaria o irraggiungibilità della piattaforma) di tal che la S.A. avrebbe ben potuto sospendere il termine di scadenza delle offerte per correggere l’errore di impostazione della piattaforma.
Nei fatti, peraltro, l’aver consentito, in una prima fase, una sorta di soccorso istruttorio equivaleva, più propriamente, a una proroga del termine finalizzata a completare le offerte con informazioni che il sistema non consentiva di inserire seguendo la via ordinaria (mentre, com’è noto, il soccorso istruttorio in senso tecnico non è ammissibile quanto agli oneri di sicurezza da intendersi quale parte dell’offerta economica (artt. 101 co. 1 lett. ‘a’ e 108 co. 9...