I costi della manodopera vanno separatamente indicati nell’ambito della documentazione di gara, ma inclusi nella base d’asta soggetta a ribasso
I costi della manodopera vanno separatamente indicati nell’ambito della documentazione di gara...
I costi della manodopera vanno separatamente indicati nell’ambito della documentazione di gara, ma inclusi nella base d’asta soggetta a ribasso
11 Maggio 2026
Occorre premettere la corretta lettura delle disposizioni del d.lgs. n. 36 del 2023 riferibili alla controversia.
Infatti, l’interpretazione dell’art. 41, comma 14, del citato decreto ha dato luogo a un contrasto giurisprudenziale tra due diverse ricostruzioni delle modalità di determinazione della base d’asta ovvero dell’importo oggetto della competizione dei concorrenti.
Una prima interpretazione ritiene che i costi della manodopera andrebbero specificati ed esclusi dalla base d’asta, dando rilievo, ai fini dell’aggiudicazione, unicamente al ribasso riferito all’importo della componente lavori o servizi.
Una seconda interpretazione ritiene invece che tali costi andrebbero separatamente indicati nell’ambito della documentazione di gara, ma inclusi nella base d’asta soggetta a ribasso, dando rilievo, ai fini dell’aggiudicazione, al ribasso offerto sull’importo complessivo.
È quest’ultimo l’orientamento a cui si ritiene di aderire, accolto anche nelle più recenti pronunce del Consiglio di Stato (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 2 luglio 2025, n. 5712 e 4 dicembre 2025, n. 9577).
Infatti, una interpretazione complessiva degli artt. 41, comma 14, 108 e 110 del d.lgs. n. 36 del 2023 induce a ritenere che i costi della manodopera debbano essere inclusi nell’importo posto a base d’asta, oggetto del complessivo ribasso offerto dall’operatore economico.
Occorre considerare che l’art. 41 del d.lgs. n. 36 del 2023, riferito ai “livelli e contenuti della progettazione”, fornisce indicazioni alla stazione appaltante ai fini della definizione degli elementi essenziali della procedura, prescrivendo, non di sottrarre i costi della manodopera al ribasso, bensì di “individuarli”, cioè di quantificarli (sulla base di quanto previsto dal comma 13), e di “scorporarli” dall’importo soggetto a ribasso, cioè di indicarli separatamente, così come quantificati, rispetto all’importo (complessivo) soggetto a ribasso.
La quantificazione e l’indicazione separata (o “scorporata”) dei costi della manodopera negli atti di gara risponde alla duplice ratio:
- imporre una maggiore trasparenza all’azione amministrativa e rafforzare la tutela dei lavoratori impiegati nella commessa, come emerge dal criterio contenuto nell’art. 1, comma 2, lett. t), della legge delega n. 78 del 2022, recepito tenendo conto della libertà di iniziativa economica e d’impresa, costituzionalmente garantita, la quale non consente di comprimere la facoltà dell’operatore economico di dimostrare che la...








