Il concetto di pertinenza delle attività indicate nell’iscrizione al Registro delle Imprese è correlato al principio di massima partecipazione
La volontà del legislatore è quella di correlare il concetto di pertinenza (diverso dalla...
Il concetto di pertinenza delle attività indicate nell’iscrizione al Registro delle Imprese è correlato al principio di massima partecipazione
12 Novembre 2025
Il Consiglio di Stato condivide in linea di principio, anche alla luce del recente orientamento della sezione, la prospettazione di fondo da cui muove la sentenza di prime cure, dovendosi tenere conto del novellato contesto normativo di cui all’art. 100 D.lgs. 36/2023, regolante ratione temporis la procedura de qua.
Infatti “la prescritta coerenza tra le attività indicate nell’iscrizione al Registro delle Imprese o all’Albo delle imprese artigiane e l’oggetto dell’appalto deve essere valutata complessivamente ed in modo sostanziale, anche alla luce delle indicazioni contenute nel nuovo Codice dei contratti pubblici (cfr. Relazione illustrativa al d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36) e non può essere richiesta, diversamente da quanto sostiene l’appellante, la perfetta coincidenza tra le prime e il secondo. Per tale ragione, risulta evidente che la verifica del possesso del requisito di idoneità professionale di cui si discute impone esclusivamente una valutazione di compatibilità in senso lato. Ciò in quanto, per il principio del favor partecipationis, deve indirizzare l’interprete nel senso di escludere dal novero dei partecipanti soltanto coloro per i quali non sia possibile addivenire ad un giudizio di globale affidabilità professionale. Ne consegue che la verifica della richiesta idoneità professionale deve essere operata in virtù di un approccio non già atomistico, parcellizzato e frazionato, ma globale e complessivo delle prestazioni dedotte in contratto. L’accertamento della concreta coerenza della descrizione delle attività riportate nel certificato camerale con i requisiti di ammissione richiesti dalla lex specialis e con l’oggetto del contratto di appalto complessivamente considerato, va svolto sulla base del confronto fra tutte le risultanze descrittive del certificato camerale, potendo altresì concorrere alla integrazione del requisito di partecipazione anche le attività c.d. secondarie. La corrispondenza non può assumere i connotati della perfetta sovrapponibilità tra tutte le singole componenti dei due termini di riferimento, perché ciò consentirebbe di ammettere in gara solo gli operatori economici che hanno un...








