20 Aprile 2026
Il giudizio di affidabilità ex art. 98 del d.lgs. n. 36 del 2023 non ha ad oggetto la legittimità o la definitività della pretesa tributaria in sé considerata, bensì il modo in cui l’operatore economico ha gestito il rapporto procedimentale con la stazione appaltante, riservandosi una valutazione unilaterale di irrilevanza di fatti potenzialmente escludenti.
L’obbligo dichiarativo gravante sull’operatore economico non è, dunque, rimesso a una valutazione soggettiva di rilevanza da parte del concorrente, ma assume natura etero-determinata, dovendo essere adempiuto ogniqualvolta il fatto sia astrattamente idoneo a incidere sull’affidabilità dell’operatore, spettando esclusivamente alla stazione appaltante la relativa ponderazione.
Come chiarito dalla giurisprudenza, l’obbligo dichiarativo non è circoscritto alle sole violazioni definitivamente accertate, ma si estende a tutte le pendenze fiscali suscettibili di incidere sulla valutazione di affidabilità e integrità dell’operatore economico, anche quando sia ancora pendente il termine per l’impugnazione o siano state attivate iniziative difensive volte a evitarne il consolidamento (Cons. Stato, sez. V, n. 1628 del 2025).
In particolare si è osservato che l'art. 5 del D.Lgs. n. 36 del 2023 ha stabilito che "1. Nella procedura di gara le stazioni appaltanti, gli enti concedenti e gli operatori economici si comportano reciprocamente nel rispetto dei principi di buona fede e tutela dell'affidamento".
Si tratta di una scelta legislativa finalizzata a voler configurare un rapporto di...