26 Giugno 2025
Secondo la giurisprudenza, il sopralluogo ha carattere di “adempimento strumentale a garantire anche il puntuale rispetto delle ulteriori prescrizioni imposte dalla legge di gara; l'obbligo di sopralluogo ha un ruolo sostanziale, e non meramente formale, per consentire ai concorrenti di formulare un'offerta consapevole e più aderente alle necessità dell'appalto. L'obbligo di sopralluogo, strumentale a una completa ed esaustiva conoscenza dello stato dei luoghi, è infatti funzionale alla migliore valutazione degli interventi da effettuare in modo da formulare, con maggiore precisione, la migliore offerta tecnica” (Cons. Stato, VII n. 6.12.2024, n. 9783; n. 6033/2020; Cons. Stato, Sez. V, 19 febbraio 2018 n. 1037); in particolare, tale obbligo, previsto dalla lex specialis, “è finalizzato proprio ad una completa ed esaustiva conoscenza dello stato dei luoghi: tale verifica può, dunque, dirsi funzionale anche alla redazione dell'offerta, onde incombe sull'impresa l'onere di effettuare tale sopralluogo con la dovuta diligenza, in modo da poter modulare la propria offerta sulle concrete caratteristiche dei locali” (Cons. Stato, VII n. 6.12.2024, n. 9783).
Ciò premesso, la prescrizione di un sopralluogo obbligatorio non preclude la partecipazione e quindi non è clausola immediatamente lesiva ed escludente, ma integra solo motivo di esclusione dalla gara qualora l’offerente non effettui il sopralluogo; in difetto del carattere immediatamente lesivo ed escludente di tale clausola, nel caso di specie, il punto 11 del Disciplinare non è ostativo alla partecipazione, per cui non sussiste un interesse concreto e attuale alla immediata impugnazione della clausola, la quale invece, se ritenuta illegittima, può essere impugnata unitamente all’atto applicativo, cioè all’atto di esclusione dalla...