29 Aprile 2026
L’art. 36, comma 1, del d.lgs. n. 36/2023 prescrive che “l'offerta dell'operatore economico risultato aggiudicatario, i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni presupposti all'aggiudicazione sono resi disponibili, attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale di cui all'articolo 25 utilizzata dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, a tutti i candidati e offerenti non definitivamente esclusi contestualmente alla comunicazione digitale dell'aggiudicazione ai sensi dell'articolo 90”. Il successivo comma 2, inoltre, stabilisce che “agli operatori economici collocatisi nei primi cinque posti in graduatoria sono resi reciprocamente disponibili, attraverso la stessa piattaforma, gli atti di cui al comma 1, nonché le offerte dagli stessi presentate”.
In base a tale disciplina, va esclusa la necessità di presentare una richiesta di accesso agli atti della procedura di gara, atteso che la norma riconosce automaticamente, a chi partecipa alla gara e non ne è "definitivamente" escluso, di accedere in via diretta non solo ai "documenti" (offerta dell'aggiudicatario, verbali di gara e atti), ma anche "ai dati e alle informazioni" inseriti nella piattaforma di e-procurement, e ciò sin dal momento della comunicazione dell'aggiudicazione (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 18 febbraio 2025, n. 1353, richiamata da TAR Veneto, Venezia, sez. I, 10 marzo 2025, n. 327).
Il terzo comma dell'art. 36 prevede, poi, che la stazione appaltante o l'ente concedente, nella comunicazione dell'aggiudicazione di cui all'art. 90, “dà anche atto delle decisioni assunte sulle eventuali richieste di oscuramento di parti delle offerte di cui ai commi 1 e 2, indicate dagli operatori ai sensi dell'articolo 35, comma 4, lettera a)”, in ragione della sussistenza di segreti tecnici o commerciali. A tale particolare disciplina sostanziale si accompagna, nel..."