15 Settembre 2026
Se è pur vero che i commi 1 e 2 dell’art. 36 del d. lgs. n. 36 del 2023 attestano, ex ante, la sussistenza di un interesse, anche difensivo, all’accesso dei soggetti individuati nei medesimi commi, nondimeno, una volta che l’amministrazione ha deciso di circoscrivere le omissioni a specifici e circoscritti aspetti, è necessario che la parte evidenzi in che termini quegli oscuramenti continuano ad essere indispensabili ai fini della difesa. E ciò in quanto le decisioni dell’amministrazione, di parziale oscuramento, hanno comportato una regolazione degli interessi diversa rispetto a quella iniziale, nella quale il legislatore ha individuato un interesse all’accesso concreto e attuale (nei termini sopra esposti).
Infatti, “spetta alla parte interessata dimostrare in modo intelligibile il collegamento necessario fra la documentazione richiesta e le proprie difese e, in assenza di tale dimostrazione circa la stretta indispensabilità della richiesta documentazione, la domanda di accesso rappresenta un tentativo meramente esplorativo di conoscere tutta la documentazione versata agli atti di gara, pertanto deve essere dichiarata inammissibile” (Cons. St., sez. V, 7 ottobre 2025 n. 7813).
Infatti, nel bilanciamento tra le esigenze di segretezza imprenditoriale e le prerogative di accesso, devono essere evitate soluzioni che mettano a repentaglio l’obiettivo di una concorrenza non falsata, per conseguire il quale “è necessario che le amministrazioni aggiudicatici non divulghino...