09 Luglio 2024
Nel caso di specie, depone, in senso ostativo alla tesi della ricorrente, innanzitutto la portata eterointegrativa e cogente della prescrizione di cui all’art. 108, comma 9, del Codice secondo la quale il meccanismo espulsivo conseguente automaticamente alla mancata indicazione dei costi della manodopera e della sicurezza; trattasi, infatti, di norma imperativa, che, come è noto, integra la legge di gara e rende cogente l’obbligo in esame, anche se non espressamente previsto dalla lettera d’invito. Con la conseguenza che l’omissione di tali prescrizioni rende l’offerta incompleta e come tale, già di per sé, suscettibile di esclusione, a prescindere che tale sanzione sia prevista nella disciplina speciale di gara.
Deve, poi, aggiungersi che la scusabilità dell’omissione, e la conseguente...