02 Febbraio 2026
Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, da un lato, “la modulistica messa a disposizione dalla stazione appaltante per la presentazione delle offerte non può prevalere sulle prescrizioni del disciplinare o indurre a disattendere queste ultime poiché «nelle gare pubbliche, in caso di contrasto tra bando di gara e lettera d’invito, prevalgono le disposizioni del primo» (Cons. Stato, IV, n. 1516 del 2015). Come esiste un criterio gerarchico tra fonti dirette a comporre la lex specialis, analoghi principi valgono per la modulistica che non concorre a formare la legge di gara (…)” (cfr. Cons. Stato, sez. V, 31 luglio 2024, n. 6874; in senso conf. T.A.R. Campania, Napoli, sez. III, 14 luglio 2025, n. 5290; T.A.R. Emilia Romagna, Bologna, sez. II, 24 aprile 2025, n. 416). Dall’altro lato, è stato argomentato che “L’amministrazione che indice una procedura selettiva è vincolata al rispetto delle previsioni della lex specialis della procedura medesima, le cui prescrizioni risultano intangibili e non...