01 Ottobre 2026
Come evidenziato in sede giurisprudenziale “L’orientamento formatosi in materia di procedure di evidenza pubblica che si svolgono mediante la presentazione telematica dell’offerta pone sull’utente il c.d. “rischio tecnico” inerente l’efficace e tempestivo caricamento e trasmissione dei dati, in ossequio al criterio di autoresponsabilità, con la conseguenza che dai casi di malfunzionamento del sistema imputabili al gestore, devono essere adeguatamente distinte le ipotesi in cui la mancata trasmissione dell’offerta consegua alla mancanza di quella “peculiare diligenza” esigibile da parte del partecipante nella trasmissione degli atti di gara, tipica del profilo professionale rivestito (T.A.R. Roma, Lazio sez. II, 09/02/2024, n.2608, Consiglio di Stato, Sezione III, n. 3329/2014)”, con l’ulteriore precisazione che “In tale chiave ricostruttiva, l’esperienza e abilità informatica dell’utente, la stima dei tempi occorrenti per il completamento delle operazioni di upload, la preliminare e attenta lettura delle istruzioni procedurali, il verificarsi di fisiologici rallentamenti conseguenti a momentanea congestione del traffico, sono tutte variabili che il partecipante ad una gara telematica deve avere presente, preventivare e “dominare” quando si accinge all’effettuazione di un’operazione così importante per la propria attività, non potendo il medesimo pretendere che l’amministrazione, oltre a predisporre una valida piattaforma, si adoperi anche per garantire il buon fine delle operazioni (in tal senso, Consiglio di Stato, Sezione III, 24 novembre 2020, n. 7352; Consiglio di Stato, Sezione I, 24 gennaio 2020 n...