18 Agosto 2026
Anche di recente, questa sezione (Cons. Stato, sez. V, 04 febbraio 2026, n. 915) richiamando il proprio precedente Cons. Stato, sez. V, 12 settembre 2023, n. 8273, citato dal primo giudice, ha evidenziato, in relazione ad una fattispecie in cui la revoca della procedura era del pari intervenuta dopo la redazione della graduatoria, che “tenuto conto che il procedimento di aggiudicazione non si era ancora concluso, non era, del resto, necessaria l'invocata comparazione tra interesse pubblico al ritiro e interesse privato alla conservazione degli atti di gara, non essendo configurabile, prima dell'aggiudicazione definitiva, un affidamento tutelabile del concorrente”.
Infatti l’insussistenza di un affidamento tutelabile all’esito della mera adozione della graduatoria è vieppiù desumibile dall’orientamento giurisprudenziale, formatasi già nel vigore del d.lgs. 163/2006, secondo il quale detto affidamento deve considerarsi insussistente anche all’esito dell’aggiudicazione provvisoria (Cons. Stato, sez. V, 07 febbraio 2022, n. 833 secondo il quale la natura giuridica di atto provvisorio ad effetti instabili, tipica dell'aggiudicazione provvisoria, non consente di applicare, nei suoi riguardi, la disciplina dettata dagli artt. 21-quinquies e 21-nonies, l. n. 241/1990 atteso che l'aggiudicazione provvisoria non è l'atto conclusivo del procedimento; ne deriva che, non essendo configurabile una...