24 Agosto 2026
La giurisprudenza amministrativa ha da tempo chiarito che devono considerarsi requisiti per l'esecuzione del contratto quelli che attengono, ad esempio, alle modalità organizzative di esecuzione o alla disponibilità di mezzi e strutture; e che, in linea di principio, “la stazione appaltante non può richiedere, ai fini della partecipazione alla procedura, la sussistenza di requisiti che rilevano solo in fase di esecuzione del rapporto, con la conseguenza che a fronte dell'ambiguità sul punto della lex specialis, tali requisiti vanno correttamente qualificati come funzionali, non alla partecipazione alla procedura, ma alla stipula del negozio, fatta eccezione per il caso in cui la lex specialis qualifichi in modo indubbio tali elementi come requisiti di partecipazione” (cfr. T.A.R. Sicilia, Catania, sez. II, 11 settembre 2025, n. 2592; si veda anche Cons. Stato, sez. V, 20 agosto 2025, n. 7090).
Il Consiglio di Stato, ancora, ha evidenziato che “Sul...