L’errore materiale nella verbalizzazione di una gara non esige alcuna attività correttiva del giudizio, che deve restare invariato
L’organo verbalizzante deve assicurare la piena conformità tra quanto deliberato e quanto...
L’errore materiale nella verbalizzazione di una gara non esige alcuna attività correttiva del giudizio, che deve restare invariato
19 Agosto 2025
E’ notorio che l’indirizzo della giurisprudenza amministrativa si sia dimostrato nel tempo vieppiù rigoroso nell’esame di eventuali errori materiali in cui sia incorso l’incauto offerente nella predisposizione della propria offerta tecnico-economica: premettendo che nelle gare pubbliche l’errore materiale nell’offerta consiste in una fortuita divergenza fra il giudizio e la sua espressione letterale, cagionata da mera svista o disattenzione nella redazione dell’offerta, può ritenersi ormai tralatizio quell’indirizzo applicativo che esige la rilevabilità ictu oculi dell’errore senza bisogno di alcuna ulteriore indagine ricostruttiva della volontà (Cons. Stato, sez. V, 24 agosto 2021, n. 6025). La comprensibile attenzione alla salvaguardia del principio di par condicio competitorum ha implicato l’imposizione di condizioni particolarmente stringenti per l’eventuale emenda dell’errore materiale nell’offerta presupponendo “che l’effettiva volontà negoziale dell’impresa partecipante alla gara sia individuabile in modo certo nell’offerta presentata, senza margini di opacità o ambiguità, sì che si possa giungere ad esiti univoci circa la portata dell’impegno ivi assunto; la ricerca della volontà dell’offerente ben può consistere anche nell’individuazione e nella rettifica di eventuali errori di scritturazione o di calcolo, a condizione, però, che alla rettifica si possa pervenire con ragionevole certezza e, comunque, senza attingere a fonti di conoscenza estranee all’offerta” (Cons. Stato, sez. V, 5 aprile 2022, n. 2529).
In altre parole, non sorprende che il diritto vivente sia pervenuto all’approdo consolidato per cui la correzione dell’errore materiale deve consistere nella mera riconduzione della volontà (erroneamente) espressa a quella, diversa, inespressa ma chiaramente desumibile dal documento, pena l’inammissibile manipolazione o variazione postuma dei contenuti dell’offerta, con violazione del principio della par condicio dei concorrenti (Cons. Stato, sez. V, 25 settembre 2024, n. 7798).
Tale consolidato indirizzo del diritto vivente, cui si rifà con copiosi rimandi l’appellante, non è conferente al caso di specie, venendo qui in rilievo una fattispecie di erronea...