16 Dicembre 2024
Sulla scorta di un consolidato orientamento giurisprudenziale, deve osservarsi che, l’operatore economico legittimamente escluso dalla gara, non vanta alcun interesse qualificato, anche di mera natura strumentale, preordinato ad ottenere la riedizione integrale della procedura.
In termini: “L'interesse strumentale del partecipante ad ottenere la riedizione della gara non sussiste in capo al soggetto legittimamente escluso dato che, per effetto dell'esclusione, egli rimane privo non soltanto del titolo legittimante a partecipare alla gara, ma anche della legittimazione a contestarne gli esiti e la legittimità delle scansioni procedimentali; di conseguenza il consolidamento della esclusione dalla procedura di gara rende inammissibile per difetto di legittimazione l'impugnativa dell'aggiudicazione e, più in generale, di tutti i successivi atti della procedura” (cfr. T.A.R. Palermo, (Sicilia) sez. I, 14/06/2024, n.1965); “L'interesse strumentale alla rinnovazione della gara può essere perseguito soltanto da una impresa che non sia stata esclusa, in quanto il provvedimento estromissivo risultato legittimo priva il concorrente della disponibilità di qualsivoglia interesse qualificato, anche di mera natura strumentale, preordinato ad ottenere la riedizione integrale della procedura; diversamente opinando anche un quisque de populo sarebbe legittimato ad impugnare bandi o fasi valutative di gare in relazione alle quali egli sia rimasto estraneo, dovendosi equiparare a tale posizione il concorrente escluso per carenza di offerta ammissibile” (cfr. T.A.R. Bari, (Puglia) sez. I, 08/04/2024, n.438); “È inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso per l'impugnazione degli atti di gara, con il quale la terza classificata lamenti profili di illegittimità limitatamente alla posizione dell'aggiudicatario (ipotesi...