11 Dicembre 2025
Secondo l’orientamento consolidato di questa Sezione, quando la legge di gara prevede una fase di valutazione autonoma dei commissari, al fine di valorizzarne competenze ed esperienze individuali, è comunque legittimo che gli stessi si confrontino previamente e pervengano a valutazioni uniformi. Ne consegue che la coincidenza dei punteggi non è di per sé indice di una mancata espressione del giudizio individuale, né implica automaticamente la violazione delle regole fissate dalla lex specialis.
Particolarmente perspicua è, in tal senso, la motivazione resa da Cons. Stato, Sez. III, 8003/2024 su fattispecie del tutto speculare a quella qui in esame, nella quale si afferma che “il fatto – oggettivamente desumibile dalla costante coincidenza dei coefficienti assegnati da ciascun commissario alle offerte presentate in relazione a ciascun criterio di valutazione – che l’assegnazione dei coefficienti individuali abbia costituito il frutto del consenso raggiunto in ordine agli stessi in seno al collegio non esclude...