Quando non è oggetto di obbligo dichiarativo il provvedimento di esclusione da una procedura di gara
Questo Collegio aderisce anche esso all’interpretazione meno rigorosa, seguita dalla V sezione in...
Quando non è oggetto di obbligo dichiarativo il provvedimento di esclusione da una procedura di gara
21 Settembre 2022
Sulla vexata quaestio relativa alla necessità di dichiarare i provvedimenti espulsivi, si deve però richiamare in senso adesivo la recente sentenza di questo Consiglio di Stato, sez. V, 10 gennaio 2022, n. 166, quale contributo fondamentale al dibattuto problema della perimetrazione degli obblighi dichiarativi gravanti, ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. c), oggi c-bis), del d.lgs. n. 50 del 2016, sugli operatori economici partecipanti alle procedure pubbliche di gara.
La disposizione citata prevede, quale causa di esclusione, l’avere «fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione» ovvero l’avere «omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione».
Nel dare atto preliminarmente del dibattito giurisprudenziale sorto in materia, questo Collegio aderisce anche esso all’interpretazione meno rigorosa, seguita dalla V sezione in questa sentenza (come in altre precedenti pronunce), che pone a carico degli operatori economici quelle informazioni che siano effettivamente funzionali all’espressione del giudizio di integrità e affidabilità del concorrente e che ritiene che non siano oggetto di obbligo dichiarativo le esclusioni subite in altre procedure selettive.
Sul punto la citata sentenza, infatti, chiarisce che «non è oggetto di obbligo dichiarativo il provvedimento di esclusione da una determinata procedura di gara, in sé considerato, nelle seguenti situazioni:
– quando l’esclusione è stata determinata dalla mancanza dei requisiti generali di partecipazione riferiti specificamente ad una gara precedente, tali cioè che il relativo accertamento non possa essere assunto come genericamente sintomatico dell’inaffidabilità del concorrente perché deve essere ripetuto nella gara de qua (come nel caso della mancanza del requisito di regolarità fiscale o contributiva che è causa di esclusione ai sensi dell’art. 80, comma 4, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50: così nelle sentenze Cons. Stato, V, 27 settembre 2019, n. 6490 e Cons. Stato, V, 28 dicembre 2020, n. 8406) ovvero quando l’esclusione è stata disposta per mancanza dei requisiti speciali di idoneità e capacità professionali rilevanti soltanto in vista di un determinato affidamento, ai sensi dell’art. 83 del d.lgs. n. 50 del 2016 (come nel caso della mancanza del requisito del fatturato minimo annuo ovvero del pregresso svolgimento di servizi analoghi);
– quando l’esclusione è stata disposta per avere dichiarato circostanze non veritiere o reso dichiarazioni incomplete poiché gli effetti del mendacio e della reticenza di cui all’art. 80, comma 5, lett. c-bis, del d.lgs. n. 50 del 2016, rilevano soltanto nell’ambito di una determinata procedura di selezione, a...