Beneficiari AdI e nuclei in simili condizioni di disagio economico: gli interventi finanziabili con la Quota Servizi del Fondo Povertà
nota protocollo n.1033 del 19 gennaio 2024, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Beneficiari AdI e nuclei in simili condizioni di disagio economico: gli interventi finanziabili con la Quota Servizi del Fondo Povertà
A cura di Arianna Zanon e Emilio Gregori (Synergia, Milano)
29 Gennaio 2024
Con la nota protocollo n.1033 del 19 gennaio 2024, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha messo a disposizione per gli Ambiti Territoriali e i Comuni alcune indicazioni aggiuntive, valide dal 1° gennaio 2024, sugli interventi finanziabili con la Quota Servizi del Fondo Povertà e chi ne può beneficiare, decretando finalmente il destino dell’assistenza economica locale.
L’uscita del Decreto-Legge 4 maggio 2023, n.48, convertito con modificazioni dalla Legge 3 luglio 2023, n.85, rappresenta un forte punto di rottura, dal punto di vista teorico, nell’evoluzione delle misure nazionali di contrasto alla povertà (nella transizione dallo sperimentale Sostegno all’Inclusione Attiva SIA, al Reddito di Inclusione, al Reddito di Cittadinanza), vedendo un restringimento parziale del concetto di misura di sostegno al reddito condizionata. Per poter beneficiare della nuova misura di sostegno al reddito, l’Assegno di Inclusione (AdI)[1], infatti, sono stati introdotti dei requisiti più stringenti che vanno ad escludere una buona porzione della popolazione in condizione di disagio, tutelando maggiormente i nuclei familiari con minori, anziani non autosufficienti e persone con disabilità grave.
Per far fronte alle migliaia di nuclei ex percettori di Reddito di Cittadinanza (RdC) ma senza i requisiti per poter accedere alla nuova misura AdI, Comuni e Ambiti Territoriali confidavano nell’utilizzo di parte della Quota Servizi del Fondo Povertà per poter finanziare interventi di assistenza economica locale, ovvero i cosiddetti “Contributi economici a integrazione del reddito familiare” che si trovano alla voce A1.04[2] del SIUSS. Purtroppo, però, le aspettative sono state disattese: la grande novità – o, per meglio dire, la grande “conferma” – è che l’elenco degli interventi finanziabili è rimasto le stesso degli anni scorsi, il quale può essere consultato all’articolo 7 del D.Lgs. 15 settembre 2017, n.147:
a) segretariato sociale;
b) servizio sociale professionale per la presa in carico, inclusa la componente sociale della valutazione multidimensionale;
c) tirocini finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione, di cui alle regolamentazioni regionali in attuazione dell'accordo del 22 gennaio 2015 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;
d) sostegno socio-educativo domiciliare o territoriale, incluso il supporto nella gestione delle spese e del bilancio familiare;
e) assistenza domiciliare socio-assistenziale e servizi di prossimità;
f) sostegno alla genitorialità e servizio di mediazione familiare;
g) servizio di mediazione culturale;
h) servizio di pronto intervento sociale.
Più nel dettaglio, l’articolo 6, comma 9, del decreto-legge n.48/2023, prevede che “Nei limiti della quota del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, attribuita agli ambiti territoriali sociali delle regioni, sono potenziati gli interventi e i servizi di cui al comma 2 del medesimo articolo 7[3], riferibili, a decorrere dalla data di istituzione dell'Assegno di inclusione, ai beneficiari di tale misura, nonché ai nuclei familiari e agli individui in simili condizioni di disagio economico.”
Ciò significa che le risorse della Quota Servizi del Fondo Povertà assegnate per i trienni 2018-2020 e 2021-2023 che risultino non ancora spese, potranno essere destinate ai beneficiari dell’Assegno di Inclusione e ai nuclei familiari e agli individui in simili condizioni di disagio economico. Ma quali caratteristiche devono avere “nuclei e individui in simili condizioni di disagio economico?”.
Innanzitutto, devono essere in possesso di attestazione ISEE non superiore ai 9.360 euro. Inoltre, vi deve essere una “presa in carico sociale”, come definita dalle Linee di indirizzo sugli elementi fondanti la presa in carico, sociale e integrata e il progetto personalizzato, le quali la definiscono come una “funzione esercitata dal servizio sociale professionale in favore di una persona o di un nucleo familiare in risposta ai bisogni complessi che richiedono interventi personalizzati di valutazione, consulenza, orientamento, attivazione di prestazioni sociali, nonché attivazione di interventi in rete con altre risorse e servizi pubblici e privati del territorio, al fine di identificare percorsi di accompagnamento verso l’autonomia”.
Come indicato nella normativa di riferimento (D.L. n.48/2023), si considerano Livelli Essenziali delle Prestazioni i servizi per la definizione dei percorsi personalizzati e i sostegni in essi previsti, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, mentre non vi è nessun riferimento alla misura AdI come LEPS (a differenza del Reddito di Cittadinanza).
E agli ex percettori RdC? La spesa che deriva per la prosecuzione degli interventi di inclusione sociale nel caso fossero già previsti o rappresentino una naturale prosecuzione del Patto di Inclusione Sociale, già stipulato con il beneficiario, risulta ammissibile in virtù dell’art.6, comma 7 del D.Lgs. 147/2017[4].
Per rilevare i servizi attivati in favore dei beneficiari AdI e di coloro che si trovano in simili condizioni di disagio e per verificare la corretta destinazione e utilizzo della QSFP, per le singole annualità finanziarie, sarà predisposto all’interno della piattaforma GePI un sistema di monitoraggio.
Per quanto riguarda, invece, le modalità di rendicontazione della spesa, la nota rimanda alle Linee Guida per l’impiego della Quota Servizi del Fondo Povertà delle diverse annualità integrate con la previsione della nuova platea dei beneficiari. Ogni impegno di spesa e di liquidazione, quindi, dovrà contenere la specifica attestazione circa l’utilizzo delle risorse in favore della platea dei...