Causa pandemia, termini sospesi per le comunicazioni di variazioni familiari, reddituali e patrimoniali del Reddito di Cittadinanza
Il decreto-legge 18/2020, cosiddetto “Cura Italia”, all’articolo 34 dispone che “In...
Causa pandemia, termini sospesi per le comunicazioni di variazioni familiari, reddituali e patrimoniali del Reddito di Cittadinanza
di Emilio Gregori e Valerio Langè, Synergia (Milano)
12 Maggio 2020
Il decreto-legge 18/2020, cosiddetto “Cura Italia”, all’articolo 34 dispone che “In considerazione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, a decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al 1° giugno 2020 il decorso dei termini di decadenza relativi alle prestazioni previdenziali, assistenziali e assicurative erogate dall’INPS e dall’INAIL è sospeso di diritto.”
Si tratta di un articolo forse sfuggito all’attenzione dei più, ma che ha ripercussioni importanti sulla gestione del Reddito di Cittadinanza.
Infatti, come ha precisato l’INPS con il messaggio 1608 del 14 aprile, i termini perentori per gli obblighi di carattere comunicativo a carico dei soggetti beneficiari di Rdc/Pdc previsti dal decreto-legge 4/2019, ricadono nell’ambito della sospensione disposta dal citato articolo 34 e in analogia vengono sospesi anche i termini perentori afferenti al REI.
Più in particolare, le comunicazioni i cui termini sono sospesi riguarda la composizione del nucleo, la situazione lavorativa-reddituale e quella patrimoniale.
Per quanto riguarda la composizione del nucleo, in caso di variazione rispetto a quanto dichiarato ai fini ISEE, occorre che i nuclei presentino DSU aggiornata, entro due mesi dalla variazione, pena la decadenza dal beneficio; a meno di nascite e decessi, inoltre, occorre presentare nuova domanda a seguito della decadenza d’ufficio. A seguito della norma di cui al citato articolo 34, tali termini sono sospesi dal 23 febbraio 2020 e sino al 1° giugno: se la variazione del nucleo avviene nel corso del periodo di sospensione (cioè tra il 23 febbraio e il 1 giugno), il termine decadenziale inizierà a decorrere al termine della sospensione stessa (cioè dal 1 giugno). Se invece la variazione è avvenuta prima del 23 febbraio 2020, il termine è sospeso e riprenderà a decorrere dal 1° giugno 2020. Allo stesso modo va ricalcolato il termine di trenta giorni relativo alle comunicazioni...