Cittadini stranieri: un chiarimento necessario sui requisiti per richiedere il Reddito di Cittadinanza. Facciamo chiarezza.
ammissibilità al Reddito di Cittadinanza per i richiedenti cittadini stranieri
Cittadini stranieri: un chiarimento necessario sui requisiti per richiedere il Reddito di Cittadinanza. Facciamo chiarezza.
A cura di Emilio Gregori e Giorgia Cascone, Synergia (Milano)
07 Aprile 2021
Con questo contributo intendiamo fare chiarezza circa il tema dell’ammissibilità al Reddito di Cittadinanza per i richiedenti cittadini stranieri, a favore degli operatori comunali impegnati nei controlli anagrafici di residenza e soggiorno, ultimamente sottoposti a particolare pressioni e chiarificazioni con i CAF in tal proposito. La principale fonte normativa a cui fare riferimento è rappresentata dal Decreto-legge del 28 gennaio 2019 n.4, il cui articolo 2 elenca i requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno che il richiedente deve soddisfare per poter beneficiare del Reddito in questione. Al netto del requisito base di residenza in Italia per più di 10 anni dei quali gli ultimi 2 in maniera continuativa, vengono menzionate altre necessarie condizioni da soddisfare, la prima delle quali consiste nell’avere cittadinanza italiana. Alternativamente, in caso di cittadinanza europea il richiedente deve essere titolare di un diritto di soggiorno o di soggiorno permanente in Italia, mentre nel caso di cittadinanza in Paese terzo, bisogna avere ottenuto il permesso di soggiorno UE di lungo periodo.
Tuttavia, nel caso in cui non fosse soddisfatto nessuno dei precedenti requisiti, il richiedente può comunque ottenere il Reddito di Cittadinanza (per l’intero nucleo) se un suo familiare, così come formalizzato nel Decreto Legislativo del 6 febbraio 2007 n.30 (in sintesi il coniuge, il convivente in unione formalizzata, un discendente o un ascendente), rientra in una delle precedenti categorie. Infine, in virtù dell’articolo 29 della Direttiva 2011/95/CE, anche i cittadini stranieri che godono di protezione internazionale hanno diritto a richiedere tale beneficio (fatto salvo il requisito di residenza sopra menzionato): la direttiva stabilisce infatti che essi, anche se in attesa del riconoscimento dello status di rifugiati, hanno diritto alle stesse prestazioni assistenziali di cui godono i cittadini del Paese ospitante.
Recentemente sono sorti alcuni dubbi rispetto al fatto che anche i titolari di premesso di soggiorno ordinario possano richiedere il reddito di cittadinanza, fattispecie in realtà da escludere: giova a tal proposito...