Come dovrà evolvere l’utilizzo del FNPS alla luce del Piano Sociale Nazionale 2018-2020
Come dovrà evolvere l’utilizzo del FNPS alla luce del Piano Sociale Nazionale 2018-2020
Il 26 novembre 2019, con apposito decreto, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha adottato il Piano Sociale Nazionale 2018-2020 (PSN), dando seguito a quanto previsto dal decreto ReI (articolo 21, comma 6, del D.Lgs. 147/2017) nella parte sopravvissuta alle abrogazioni da parte del DL 4/2019, e dalla relativa legge di conversione (26/2019), istitutivo del Reddito di Cittadinanza.
05 Giugno 2019
Il 26 novembre 2019, con apposito decreto, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha adottato il Piano Sociale Nazionale 2018-2020 (PSN), dando seguito a quanto previsto dal decreto ReI (articolo 21, comma 6, del D.Lgs. 147/2017) nella parte sopravvissuta alle abrogazioni da parte del DL 4/2019, e dalla relativa legge di conversione (26/2019), istitutivo del Reddito di Cittadinanza.
Anche se nella premessa il Ministero derubrica il documento a semplici linee di indirizzo per la programmazione locale dell’utilizzo del Fondo Nazionale Politiche Sociali (FNPS, istituito con la Legge 447/1997), si tratta di un importante passaggio che segna il ritorno alla programmazione sociale nazionale, ferma da più di quindici anni (l’ultimo Piano è del periodo 2001-2003); paradossalmente, costituisce un elemento di grossa novità, con riflessi importanti per Comuni e Ambiti territoriali, che si stanno delineando a seguito anche delle declinazioni operative e attuative del PSN da parte delle Regioni. Il PSN completa quasi del tutto il quadro di adempimento per la realizzazione di quei percorsi attuativi che la Legge 328/2000 ha attribuito al ruolo dello Stato.
A ben vedere il documento prodotto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è più un documento di analisi, peraltro molto dettagliata, che mette in luce l’eterogeneità dell’utilizzo del FNPS, dal momento che gli obiettivi posti sono tre, di cui uno proprio relativo a un vincolo sull’utilizzo del FNPS e gli altri due presi in prestito dal Piano povertà del 18 maggio 2018 (relativi ai Livelli essenziali di assistenza del Segretariato Sociale e del Servizio Sociale Professionale). Sullo sfondo la finalità di una transizione nell’utilizzo del FNPS, su cui lo Stato vuole agire con prudenza, dato che per oltre vent’anni non ci sono stati vincoli particolari per Regioni ed Enti locali, ma al contempo gradualità e costanza: secondo l’analisi del Ministero infatti, si è consolidato un paradosso per cui il FNPS non viene utilizzato dagli Ambiti territoriali per garantire i livelli essenziali di assistenza (anche perché fino a qualche anno fa non ne era stato definito nemmeno uno), ma come mera risorsa addizionale alle risorse proprie dei Comuni, per finanziare la generalità dei servizi. L’analisi non entra più in profondità, ma è noto che per vari Ambiti territoriali, la prassi adottata per motivi di semplicità amministrativa, quando non addirittura l’applicazione della norma regionale, è quella di finanziare con il FNPS i servizi gestiti in forma associata, potendo così evitare trasferimenti e ri-trasferimenti ai e dai Comuni per la distribuzione del fondo e il finanziamento dei servizi a livello di Ambito.
Per questo motivo, al netto della destinazione di una quota marginale del FNPS alla trasferibilità e alla diffusione della metodologia del programma PIPPI, l’unico vincolo che viene posto dal PSN all’utilizzo del FNPS da parte degli Ambiti in sede di programmazione del suo utilizzo riguarda il fatto che almeno il 40% dell’ammontare del fondo deve essere destinato all’area “Infanzia, adolescenza e responsabilità famigliari”, mentre alle altre due aree (“Disabilità e non autosufficienza” e “Povertà ed esclusione sociale”) nel complesso non potrà essere allocato più del 60% del fondo. Molto sinteticamente, il motivo di tale scelta si è collegato al fatto che l’ex Fondo Infanzia e...