Controlli anagrafici sui beneficiari RdC: i cortocircuiti del sistema informativo
implementazione della misura RdC
Controlli anagrafici sui beneficiari RdC: i cortocircuiti del sistema informativo
Di Nicoletta Baracchini e Anna Rio, Synergia (Milano)
23 Marzo 2020
Quella dei controlli anagrafici è stata, in questo primo anno di implementazione della misura RdC, una delle partite più dibattute – e combattute. Da una parte, sono state attribuite responsabilità centrali e di grande portata ai Comuni: ci si riferisce in particolare all’articolo 7 del Decreto Legge 4/2019; dall’altra, gli strumenti informativi e digitali per adempiere a tali disposizioni sono stati messi a disposizione con diversi ritardi, incongruenze e incompletezze.
Anche ora che la sezione dedicata della piattaforma GePI è ormai compiuta – al netto della funzionalità relativa ai controlli straordinari sulla composizione del nucleo dichiarato ai fini ISEE – alcuni dubbi ostacolano le attività degli addetti al lavoro, ossia gli utenti GePI con il ruolo di Coordinatore e/o Responsabile per i controlli. Le difficoltà vengono riscontrate non solo nella ricostruzione di storici di residenza poco lineari, ma anche di fronte a variazione anagrafiche intercorse dal momento della presentazione della domanda RdC. Infatti, poiché il sistema informativo non riceve o comunque non comunica tali variazioni alla piattaforma GePI, si genera un disallineamento potenzialmente disfunzionale tra il nucleo beneficiario reale e le informazioni a cui hanno accesso gli operatori anagrafici.
È importante tenere a mente che i controlli anagrafici, che i Responsabili sono oggi tenuti a svolgere, devono limitarsi al possesso dei requisiti anagrafici dichiarati al momento della domanda, lavoro su cui le variazioni anagrafiche intervenute successivamente non dovrebbero impattare. Tuttavia, qualora si rivelasse necessaria la convocazione del richiedente ai fini del completamento delle attività di controllo, potrebbero verificarsi dei cortocircuiti.
Il primo si genera nella situazione che segue: il Comune di residenza indicato nella domanda RdC e quindi incaricato per i controlli non può convocare il beneficiario perché questo non risiede più nel territorio di propria competenza; nel caso il Comune conosca i dati di nuova residenza, è possibile tramite GePI rinviare al Comune di residenza attuale chiedendo di convocare...