CONVENZIONAMENTO DIRETTO DI SERVIZI DEL TRASPORTO SANITARIO CON ENTI DEL TERZO SETTORE.
Consiglio Autorità Nazionale Anticorruzione adunanza del 14 gennaio 2025
CONVENZIONAMENTO DIRETTO DI SERVIZI DEL TRASPORTO SANITARIO CON ENTI DEL TERZO SETTORE.
a cura di Davide Benintende
15 Dicembre 2025
Il Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione nell’adunanza del 14 gennaio 2025, ha deliberato circa l’istanza presentata da società controinteressata ad un procedura di affidamento di servizi di trasporto sanitario, la quale ha contestato la legittimità della decisione della Stazione appaltante di riservare la partecipazione ad una procedura selettiva per l’affidamento di servizi di trasporto sanitario alle sole organizzazioni di volontariato (OdV) e associazioni di promozione sociale (APS) ai sensi della normativa regionale (art. 104, comma 5, L.R. n. 11/2015, modificata dalla L.R. 30/10/2023 n. 15), in possesso dei requisiti regolamentari regionali, finalizzata alla stipula di convenzione ai sensi dell’art. 56 del D. Lgs. n. 117/2017 (Codice Terzo Settore).
Secondo la società tale riserva sarebbe illegittima perché “nell’ambito dei trasporti sanitari, la possibilità di ricorrere in via prioritaria alle convenzioni ex art. 56 è circoscritta alla sola ipotesi del trasporto sanitario di emergenza e urgenza (ipotesi dentro la quale la giurisprudenza ricomprende anche la fornitura delle automediche, vds. Cons. Stato, sez. III, 08/01/2024, n. 249), ma giammai la norma può essere estensivamente o analogicamente applicata al diverso caso dei trasporti programmati.
Dei trasporti, cioè, che non hanno né il carattere dell’urgenza, né quello dell’emergenza”, formulando il seguente quesito: “Se una stazione appaltante possa affidare ad un ente del terzo settore, mediante convenzione ex art. 56 d.lgs. n. 117/2017, un appalto di servizi avente ad oggetto il trasporto in ambulanza programmato (diverso, quindi, da quello “di emergenza ed urgenza” previsto dal successivo art. 57), e se, in particolare, a ciò osti il considerando 28 della direttiva 2014/24/UE, nonché quanto più in generale rilevato nel parere del Consiglio di Stato n. 2052 del 20/08/2018, espresso dietro esplicita richiesta di parere di Codesta ANAC, laddove è stato affermato che “In considerazione della primazia del diritto euro-unitario, peraltro, la disciplina recata dal Codice dei contratti pubblici prevale in ogni caso sulle difformi previsioni del Codice del terzo settore, ove queste non possano in alcun modo essere interpretate in conformità al diritto euro-unitario: troverà, in tali casi, applicazione il meccanismo della disapplicazione normativa, costituente un dovere sia per il Giudice sia per le Amministrazioni”.
La Stazione appaltante difende il proprio operato sostenendo che “simile tesi si appalesa del tutto priva di pregio, in quanto il menzionato art. 57 del D.lgs. 117/2017 ha per oggetto esclusivamente i servizi di trasporto sanitario in emergenza e urgenza, per i quali dispone che l'affidamento convenzionato in favore delle organizzazioni di volontariato costituisce la via prioritaria per il relativo espletamento, ma fermo restando - ovviamente - quanto parimenti previsto dal precedente art. 56, comma 1, del medesimo D.Lgs. 117/2017, secondo cui: ”Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore, convenzioni finalizzate allo svolgimento in Favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato“. In buona sostanza, mentre l'art. 57 del D.lgs. 117/2017 indirizza le Amministrazioni ad affidare prioritariamente i servizi di trasporto sanitario in emergenza e urgenza mediante convenzione alle organizzazioni di volontariato, il precedente art. 56 contempla comunque la possibilità di affidare in convenzione alle organizzazioni di volontariato (nonché alle associazioni di promozione sociale) anche altre attività sociali di interesse generale, ove tale scelta operativa risulti più favorevole rispetto al mercato.
Anac rileva nel merito che il legislatore, con l’art. 6 del D.lgs. n. 36/2023, allo scopo di risolvere le pregresse criticità interpretative derivanti dall’assenza di coordinamento tra la disciplina normativa del Terzo Settore e il Codice degli appalti, ha disposto che “In attuazione dei principi di solidarietà sociale e di sussidiarietà orizzontale, la pubblica amministrazione può apprestare, in relazione ad attività a spiccata valenza sociale, modelli organizzativi di amministrazione condivisa, privi di rapporti sinallagmatici, fondati sulla condivisione della funzione amministrativa con gli enti del Terzo settore di cui al codice del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sempre che gli stessi contribuiscano al perseguimento delle finalità sociali in condizioni di pari trattamento, in modo effettivo e trasparente e in base al principio del risultato.
Non rientrano nel campo di applicazione del presente codice gli istituti disciplinati dal Titolo VII del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017”. Inoltre nella “Relazione allo schema definitivo del Codice dei contratti pubblici” il Consiglio di Stato chiarisce che l’art. 6 del Codice “recepisce la sentenza n. 131 del 2020 della Corte costituzionale, che ha sancito la coesistenza di due modelli organizzativi alternativi per l’affidamento dei servizi sociali, l’uno fondato sulla concorrenza, l’altro sulla solidarietà e sulla sussidiarietà orizzontale.
Il secondo tipo di affidamenti (diretti) riguarda in particolare i servizi sociali di interesse generale erogati dagli enti del Terzo settore (ETS) e non rappresenta una deroga, da interpretare restrittivamente, al modello generale basato sulla concorrenza, bensì uno schema a sua volta generale da coordinare con il primo. (…) Il modello proposto intende apportare benefici alla collettività in termini di efficacia, efficienza e qualità dei servizi, promuovendo la capacità di intervento dei privati, spesso più rapida di quella delle amministrazioni. A tal fine si prevede che gli enti affidatari dei servizi debbano essere scelti nel rispetto dei principi di non discriminazione, trasparenza ed effettività (e sempre in base al principio del risultato).
In tal modo, si attribuisce portata generale a quanto già previsto dagli artt. 55 e 57 del codice del Terzo settore (d.lgs. n. 117 del 2017), chiarendo il rapporto di non conflittualità tra le norme...







