D.L. 18/2020 “CURA ITALIA” - PROSECUZIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI, ATTIVITÀ SOCIOSANITARIE E SOCIOASSISTENZIALI IN DEROGA AL CODICE DEGLI APPALTI.
sospensione di importanti servizi educativi e alla persona
D.L. 18/2020 “CURA ITALIA” - PROSECUZIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI, ATTIVITÀ SOCIOSANITARIE E SOCIOASSISTENZIALI IN DEROGA AL CODICE DEGLI APPALTI.
a cura di Davide Benintende
25 Giugno 2020
A causa dell'epidemia covid-19 si è verificata la sospensione di importanti servizi educativi e alla persona. Il legislatore è intervenuto con l'approvazione del Decreto Legge 18/2020 “Cura Italia” per cercare di arginare gli effetti dell'epidemia; in particolare l'art. 48 del Decreto ha introdotto misure volte a garantire la prosecuzione dei servizi educativi e scolastici ex art. 2 del D.Lgs 13 aprile 2017 n.65, e delle attività sociosanitarie e socioassistenziali nei centri diurni per anziani e per persone con disabilità, servizi compresi nell’Allegato IX al Codice degli Appalti regolati dagli articoli 142 e 143.
La normativa introduce un sistema per garantire la continuità dei servizi grazie al coinvolgimento dei soggetti gestori utilizzando tutto il personale dipendente da soggetti privati, sia che si operi in regime di convenzione, concessione o appalto, già utilizzato nelle gestioni, in particolare “le pubbliche amministrazioni forniscono, avvalendosi del personale disponibile, già impiegato in tali servizi, dipendente da soggetti privati che operano in convenzione, concessione o appalto, prestazioni in forme individuali domiciliari o a distanza o resi nel rispetto delle direttive sanitarie negli stessi luoghi ove si svolgono normalmente i servizi senza ricreare aggregazione”.
La modalità di erogazione dei servizi avviene secondo priorità individuate dall’Ente Locale tramite attività di coprogettazione con gli enti gestori, impiegando i medesimi operatori ed i fondi ordinari destinati a tale finalità, alle stesse condizioni assicurative sinora previsti, anche in deroga a eventuali clausole contrattuali, convenzionali, concessorie, adottando specifici protocolli che definiscano tutte le misure necessarie per assicurare la massima tutela della salute di operatori ed utenti.
Gli Enti Locali sono autorizzati ai pagamenti ai gestori privati dei suddetti servizi nel limite di quanto iscritto nel Bilancio di Previsione. Verrà corrisposta un'ulteriore quota che, sommata alla precedente, dara' luogo, in favore dei soggetti cui e' affidato il servizio, ad una corresponsione complessiva di entita' pari all'importo gia' previsto, al netto delle eventuali minori entrate connesse alla...