I riflessi del Decreto Crescita sul sistema locale dei servizi sociali.
Con la conversione in Legge del DL 34 del 30 aprile 2019 sono state introdotte alcune novità di...
I riflessi del Decreto Crescita sul sistema locale dei servizi sociali.
Con la conversione in Legge del DL 34 del 30 aprile 2019 sono state introdotte alcune novità di rilievo per il comparto dei servizi sociali.
05 Luglio 2019
Con la conversione in Legge del DL 34 del 30 aprile 2019 sono state introdotte alcune novità di rilievo per il comparto dei servizi sociali.
Il primo elemento è costituito da una modifica dell’articolo 10 del Decreto attuativo del Reddito di Inclusione (D. Lgs. 147 del 15 settembre 2017, nella parte non emendata dal DL 4 del 28 gennaio 2019 sul Reddito di Cittadinanza, convertito con modificazioni dalla Legge 26 del 29 marzo) che introduceva a sua volta modifiche all’Indicatore di Situazione Economica Equivalente (di cui al DPCM 159/2013). In attesa di una organica riforma, continua quindi il processo di modifica dell’ISEE frammentato e articolato nel tempo nelle pieghe di vari provvedimenti legislativi (di cui l’ultimo caso è rappresentato dal già citato Decreto sul Reddito di Cittadinanza). In sostanza il Decreto Crescita allarga la possibilità per il richiedente di prestazioni socioassistenziali agevolate di presentare l’ISEE corrente in luogo dell’ISEE ordinario, oltre che nei casi già previsti di “perdita” del lavoro o diminuzione del reddito superiore al 25%, anche nei casi di interruzione della percezione di trattamenti assistenziali e previdenziali, quali ad esempio contributi economici al reddito disponibile erogati dal Comune (per la determinazione dei redditi e del periodo di riferimento si applicano gli stessi criteri che per il lavoro autonomo, di cui all’articolo 9 del DPCM citato).
Sempre con riferimento a questo aspetto, viene poi in particolare introdotta una delle novità più attese in materia di ISEE, ovvero l’allungamento della validità dell’ISEE corrente, che viene portata da 15 giorni a sei mesi dalla data della DSU, salvo che nel frattempo non mutino le condizione lavorative o di percezione di trattamenti assistenziali (nel qual caso l’ISEE deve essere aggiornato entro due mesi dalla variazione). Si tratta di un aspetto particolarmente rilevante che va in qualche modo a rilassare una problematica molto sentita dai Comuni nella “accettazione dell’ISEE corrente”, soprattutto per prestazioni continuative o periodiche, essendo allo status quo ante, richiesti continui e ricorsivi aggiornamenti dell’ISEE corrente, con validità “troppo” breve; l’esempio più emblematico, a livello nazionale, dell’impatto di tale norma sull’evitare la continua rincorsa alla presentazione di un ISEE corrente aggiornato è certamente rappresentato dal Reddito di Cittadinanza. Tuttavia, bisognerà attendere ancora un po’ di tempo per la concreta applicazione di questa disposizione, che decorrerà dal quindicesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del provvedimento di approvazione del nuovo modulo...