Il caso di beneficiari RdC sottoposti a misure cautelari: come operare nel case management?
Decreto-legge n°4 armonizzato con la Legge di Conversione n°26 del 2019
Il caso di beneficiari RdC sottoposti a misure cautelari: come operare nel case management?
di Emilio Gregori e Giulio Limpido, Synergia (Milano)
01 Aprile 2021
L’attribuzione del beneficio del Reddito di Cittadinanza va incontro a complicazioni qualora all’interno del nucleo familiare destinatario fossero presenti persone sottoposte a misure di vigilanza cautelare. In questi casi, il principale strumento normativo al quale il case manager deve fare riferimento è il Decreto-legge n°4 armonizzato con la Legge di Conversione n°26 del 2019. La conversione presenta un elemento di novità rispetto alla formulazione originaria: mentre quest’ultima riguardava l’esclusione dal beneficio soltanto per le persone appartenenti al nucleo in stato detentivo, quindi in carcere, la versione convertita estende le limitazioni a tutti coloro che sono sottoposti a misure di vigilanza cautelare. Quindi, le norme vengono applicate anche per chi, ad esempio, si trova agli arresti domiciliari.
Sono di particolare rilevanza due articoli del testo di legge. Innanzitutto, l’articolo 2, comma 1 chiarisce che non essere sottoposti a misure cautelari rappresenti un requisito fondamentale per chi, a nome del nucleo, presenta la domanda per il beneficio. Nel caso in cui ciò venisse meno, allora l’intero nucleo familiare arriverebbe a decadere del sussidio. Tuttavia, questa situazione può essere opportunamente rimediata tramite la ripresentazione della domanda da parte di un altro componente e la contestuale dichiarazione riguardante la presenza di un soggetto che deve rispettare misure cautelari.
La dichiarazione deve essere sempre fatta prima della presentazione della domanda, e, nel caso in cui una situazione del genere accadesse durante il periodo di fruizione, dovrebbe essere utilizzato il modello del RdC – Com. E questa prassi è estremamente importante, proprio perché determina una variazione automatica dell’importo del beneficio. Infatti, l’articolo 3, comma 13 stabilisce l’esclusione dei soggetti in questione nella determinazione della scala di equivalenza relativa al nucleo familiare destinatario. Perciò, chi è sottoposto a misure cautelari non viene conteggiato nel calcolo della soglia di sussistenza da integrare con l’importo monetario, ma non è neanche tenuto agli obblighi o beneficiario delle altre prestazioni sociali derivanti dall’attribuzione del Reddito.