ILLEGITTIMO L'AFFIDAMENTO DIRETTO DI SERVIZI ALLE FONDAZIONI IN HOUSE PROVIDING.
l’inconfigurabilità delle fondazioni quali soggetti in house dell'ente locale, con la...
ILLEGITTIMO L'AFFIDAMENTO DIRETTO DI SERVIZI ALLE FONDAZIONI IN HOUSE PROVIDING.
Il ricorso alle fondazioni quali soggetti privati partecipati dall'ente locale per l'affidamento diretto di servizi con il sistema di derivazione comunitaria in house providing è stato messo in discussione da parte della dottrina e più recentemente dalla giurisprudenza di merito.
17 Giugno 2019
Il ricorso alle fondazioni quali soggetti privati partecipati dall'ente locale per l'affidamento diretto di servizi con il sistema di derivazione comunitaria in house providing è stato messo in discussione da parte della dottrina e più recentemente dalla giurisprudenza di merito.
Il caso è stato affrontato dalla Corte di Cassazione Civile, Sez. U con sentenza n. 258/2018
La questione risale ad una eccezione di difetto di giurisdizione della Corte dei Conti dichiarato dalla Cassazione, rispetto l'inquadramento della fondazione quale ente in house, con la conseguente assoggettabilità alla responsabilità contabile della fondazione medesima.
La Cassazione, nel caso di specie, afferma che la Fondazione, quale persona giuridica privata, possiede un proprio patrimonio nel quale sono confluite risorse economiche pubbliche, ma che ha assunto una propria specifica autonomia.
La prova di quanto affermato è costituita dal fatto che l'attività oggetto di censura era diretta a consentire la richiesta di un finanziamento ad una fondazione bancaria, quale parte prevalente delle risorse economiche necessarie alla realizzazione di un progetto.
La Cassazione, nel merito, osserva che “la figura dell'affidamento in house trova la sua precipua collocazione nell'ambito di attività economiche da svolgersi con criteri imprenditoriali e che proprio in tale ambito può trovare spazio l'analisi dell'ente al fine di rinvenire un agire sul mercato in termini concorrenziali con altri soggetti economici: situazione questa che va del tutto esclusa, in ragione della statutaria previsione della Fondazione, di non perseguire fini di lucro.”
La sentenza tra le sue conclusione sulla scia di una tendenza interpretativa proposta anche dalla magistratura contabile; in particolare la Corte dei conti Sez. di Controllo Lombardia con deliberazione n. 350/2012/PAR, con riferimento all’aspetto patrimoniale e a quello della governance di una fondazione in house, metteva in dubbio la configurabilità di fondazione come soggetto...