LINEE GUIDA SUL RAPPORTO TRA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI ED ENTI DEL TERZO SETTORE (D.M. 72/2021). PARTE SECONDA: LA CO-PROGETTAZIONE.
Decreto del Ministero delle Politiche Sociali e del Lavoro n. 72 del 31 marzo 2021
LINEE GUIDA SUL RAPPORTO TRA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI ED ENTI DEL TERZO SETTORE (D.M. 72/2021). PARTE SECONDA: LA CO-PROGETTAZIONE.
a cura di Davide Benintende
31 Maggio 2021
Con Decreto del Ministero delle Politiche Sociali e del Lavoro n. 72 del 31 marzo 2021 il legislatore, dopo un lungo periodo di attesa, ha approvato le “Linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del Terzo Settore”, con lo scopo di offrire agli operatori un quadro condiviso di analisi circa gli istituti introdotti dal Codice del Terzo Settore (CTS - D. lgs. 3 luglio 2017, n. 117), facendo luce su vari aspetti che caratterizzano le attività condivise tra gli Enti Locali e il mondo dell'associazionismo. In tale ambito è stato definito, in particolare, il percorso amministrativo che le amministrazioni pubbliche dovranno seguire per rendere operativo l'istituto della co-programmazione, disciplinato dal terzo comma dell’art. 55 CTS. Con tale norma il legislatore generalizza l’utilizzo della co-progettazione oltre il settore del welfare e ne estende l'applicazione all'ambito di tutte le attività di interesse generale indicate all'art. 5 del Codice medesimo.
Il ricorso alla co-progettazione non è più limitato alle sole ipotesi previste nell'ambito dell'affidamento dei servizi sociali ex art. 7 del DPCM 30 marzo 2001 per gli interventi innovativi e sperimentali, così come confermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 131 del 2020 riconoscendo come la disposizione abbia ampliato “(...) una prospettiva che era già stata prefigurata, ma limitatamente a interventi innovativi e sperimentali in ambito sociale, nell’art. 1, comma 4, della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) e quindi dall’art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 marzo 2001 (Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell’art. 5 della legge 8 novembre 2000, n. 328) (…).. La co-progettazione diventa, dunque, metodologia ordinaria per l’attivazione di rapporti di collaborazione con ETS; ai fini dell'applicazione di tale istituto occorre, da un lato, procedere all'attivazione della co-progettazione come conseguenza del percorso della co-programmazione, dall’altro, l'attivazione è legata specifici progetti di servizio o di intervento.
L'individuazione degli ETS da coinvolgere nel partenariato dovrà̀ avvenire attraverso procedimenti ex articolo 11 della legge n.241/1990, rispettosi dei principi di trasparenza, imparzialità̀, partecipazione e parità̀ di trattamento. Una volta individuati i soggetti non profit coinvolgibili lo sviluppo dell'attività̀ co-progettazione dovrà riguardare esclusivamente modalità̀ attuative e non potrà̀ produrre modifiche al progetto presentato tali che, se originariamente previste, avrebbero potuto determinare una diversa individuazione del partner. Il procedimento dovrà svolgersi nel rispetto dell'evidenza pubblica applicando procedure comparative. L’amministrazione pubblica indice il procedimento medesimo, sulla base di apposito provvedimento, con il quale viene indicato il Codice Unico di Progetto (CUP).
Il RUP individuato provvederà all'approvazione dei relativi atti, a cui seguirà la pubblicazione di un avviso che dovrà avere il seguente contenuto minimo: a) finalità del procedimento; b) oggetto del procedimento; c) durata del partenariato; d) quadro progettuale ed economico di riferimento; e) requisiti di partecipazione e cause di esclusione, con particolare riguardo alla disciplina in materia di conflitti di interesse; f) fasi del procedimento e modalità di svolgimento; g) criteri di valutazione delle proposte, anche eventualmente finalizzate a sostenere – nel rispetto dei principi di ragionevolezza e di proporzionalità – la continuità occupazionale del personale dipendente degli ETS; h) conclusione del procedimento.
All’avviso, infine, potrebbero essere allegati almeno i seguenti atti e documenti:
1) documento progettuale di massima e/o progetto preliminare;
2) schema di convenzione, regolante i rapporti di collaborazione fra Amministrazione procedente e ETS, anche ai fini del rispetto degli obblighi previsti dalla disciplina vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
3) modello di domanda di partecipazione e relative dichiarazioni, inclusa espressa liberatoria in favore dell’Amministrazione procedente in ordine ad eventuali responsabilità legate alla proprietà intellettuale delle proposte presentate;
4) eventuale modello di proposta (progettuale ed economica).
La co-progettazione potrà avere oggetto più attività di interesse generale indicate dall’art. 5 CTS. La durata del partenariato sarà definita in relazione agli obiettivi dell’ente, dei risultati attesi, nonché degli impegni e delle attività richieste agli ETS. La durata, inoltre, potrà essere considerata quale criterio di valutazione delle proposte progettuali presentate dagli ETS, con la conseguenza di poter attribuire un punteggio incrementale a quelle proposte che prevedano una durata maggiore di quella iniziale, in ragione della qualità del partenariato e dei relativi apporti. Qualora l'oggetto del partenariato riguardi l’attuazione di un progetto innovativo e/o sperimentale, l’avviso, ma in generale tutte le fasi del procedimento, dovranno indicare e dar conto dei risultati attesi e di quelli conseguiti ad esito della collaborazione. Gli atti del procedimento di co-progettazione, inoltre, potrebbero prevedere e disciplinare la valutazione dell’impatto sociale (“VIS”), generato dall’attività degli ETS, in applicazione di quanto previsto dall’art.7, comma 3 della legge n.106/2016 e dal DM 23 luglio 2019. Gli avvisi dovrebbero descrivere in modo chiaro il quadro progettuale ed economico di riferimento, mettendo a disposizione degli ETS, che intendano partecipare al procedimento le informazioni, i dati e gli eventuali strumenti di programmazione e di pianificazione, ritenuti utili e pertinenti, in modo da consentire loro di elaborare una proposta progettuale coerente con l’azione degli enti procedenti, nonché efficace ed effettiva. Inoltre gli avvisi dovrebbero indicare l’insieme delle risorse messe a disposizione dall’amministrazione procedente ed utilizzabili nell’eventuale esecuzione...