L’INPS specifica le modalità di richiesta e di erogazione del beneficio addizionale al Reddito di Cittadinanza.
INPS ha pubblicato la circolare n.175 del 22 novembre 2021
L’INPS specifica le modalità di richiesta e di erogazione del beneficio addizionale al Reddito di Cittadinanza.
Di Emilio Gregori e Federica Conti (Synergia)
13 Dicembre 2021
Finalmente, il 22 novembre 2021 INPS ha pubblicato la circolare n.175 che illustra le modalità di richiesta e di erogazione del beneficio addizionale al Reddito di Cittadinanza e specifica i requisiti di accesso e i termini di attuazione, relativamente alla tipologia di attività avviata. Informazioni preziose per gli assistenti sociali case manager del RdC impegnati nei Patti per l’Inclusione sociale, a fronte di richieste di chiarimento che spesso arrivano dai beneficiari più proattivi, benché si tratti di una casistica limitata. Il beneficio addizionale è previsto dall’articolo 8, comma 4, del decreto-legge n. 4 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, e riguarda i beneficiari del Reddito di Cittadinanza che avviano un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o una società cooperativa, entro i primi dodici mesi di fruizione del beneficio. Con il decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali del 12 febbraio 2021, sono state disciplinate le modalità di richiesta e di erogazione di questo bonus. Tale bonus è pari a sei mensilità di RdC, erogabili in un’unica soluzione, nei limiti di 780 euro mensili corrispondenti a massimo 4.680 euro totali. Il beneficio sarà erogato entro il secondo mese successivo a quello di presentazione della domanda, con accredito sul conto corrente indicato dal beneficiario o tramite bonifico domiciliato.
Il beneficio addizionale viene erogato con il fine di favorire percorsi di lavoro autonomo e di autoimprenditorialità dei soggetti beneficiari di RdC. È concesso ai soggetti che risultano, al momento della presentazione della domanda, componenti di un nucleo beneficiario di una prestazione di RdC in corso di erogazione. È legittimato a presentare tale domanda non solo il richiedente il RdC, ma qualsiasi soggetto beneficiario compreso nel nucleo familiare come mero componente, ad esclusione del genitore non coniugato e non convivente nel nucleo stesso.
Le attività lavorative che danno titolo al riconoscimento del beneficio addizionale corrispondono a quelle previste ai fini del riconoscimento dell’incentivo...