NOTA ANCI SULLA LEGGE DI BILANCIO 2020 LE PRINCIPALI NORME E RISORSE PER IL SOCIALE ED IL SOCIO-SANITARIO
LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160
NOTA ANCI SULLA LEGGE DI BILANCIO 2020 LE PRINCIPALI NORME E RISORSE PER IL SOCIALE ED IL SOCIO-SANITARIO
LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160
18 Febbraio 2020
DISPOSIZIONI A FAVORE DELLA DISABILITA’ E NON AUTOSUFFICIENZA
FONDO PER LA DISABILITA’ E LA NON AUTOSUFFICIENZA (comma 330)
Viene istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo a carattere strutturale denominato “Fondo per la disabilità e la non autosufficienza”, con una dotazione di 29 milioni di euro per il 2020, di 200 milioni di euro per il 2021, di 300 milioni di euro annui a decorrere dal 2022. Le risorse del Fondo sono indirizzate all’attuazione di interventi a favore della disabilità, finalizzati al riordino e alla sistematizzazione delle politiche di sostegno in materia. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a dare attuazione agli interventi previsti.
FONDO PER LE NON AUTOSUFFICIENZE (comma 331)
Viene previsto un incremento di 50 milioni di euro per l'anno 2020a favore del Fondo per le non autosufficienze (da 571 mln a 621 mln di euro).
FONDO DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI (comma 332)
Lo stanziamento del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili è incrementato di 5 milioni di euro nell'anno 2020.
FONDO DISABILI GRAVI PRIVI DEL SOSTEGNO FAMILIARE – “DOPO DI NOI” (comma 490)
Per l’anno 2020 la dotazione del Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare (Fondo Dopo di noi, ex legge 112/2016, art. 3 c. 1) è incrementa di 2 milioni di euro.
DISPOSIZIONI A FAVORE DELLA FAMIGLIA E DEI MINORI
ESTENSIONE DELLE CATEGORIE DI SOGGETTI ESENTI DALLA PARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA (comma 334)
Sono ampliate le categorie dei soggetti esenti dalla partecipazione della spesa sanitaria (legge n. 537/1993, art. 8 c. 16), comprendendo in esse, a partire dal 1° gennaio 2020, anche i minori privi del sostegno familiare, per i quali l'autorità giudiziaria abbia disposto un provvedimento ai sensi dell'articolo 343 del codice civile o dell'articolo 403 del codice civile, nonché dell'articolo 4 della legge 4 maggio 1983, n. 184. Gli oneri derivanti da tale disposizione, non quantificati, sono posti a valere sulle risorse del Fondo sanitario nazionale. L’esenzione è accertata mediante l’Anagrafe degli assistiti del Sistema tessera sanitaria, sulla base delle informazioni rese disponibili dal Ministero della giustizia.
FONDO ASSEGNO UNIVERSALE E SERVIZI ALLA FAMIGLIA (comma 339)
Viene istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo denominato “Fondo assegno universale e servizi alla famiglia”, con una dotazione pari a 1.044 milioni di euro per l’anno 2021 e a 1.244 milioni di euro annui a decorrere dal 2022. Le risorse del Fondo sono indirizzate all’attuazione di interventi in materia di sostegno e valorizzazione della famiglia, nonché al riordino e alla sistematizzazione delle politiche di sostegno alle famiglie con figli. Con appositi provvedimenti normativi, a valere sulle risorse del medesimo Fondo, si provvede a dare attuazione agli interventi previsti nonché alla copertura finanziaria relativa ai commi 340 (bonus bebé) e 343 (bonus nido).
BONUS BEBE’ (commi 340-341)
Il bonus bebè (legge n. 190/2014 art. 1 c. 125)viene esteso anche a ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020e, con riferimento a tali soggetti, è corrisposto esclusivamente fino al compimento del primo anno di età ovvero del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione. Il bonus diviene una prestazione ad accesso modulata a seconda delle fasce di reddito di riferimento.
L’importo dell’assegno annuo viene così modulato:
a) 1.920 euro (160 euro al mese) qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'ISEE minorenni non superiore a 7.000 euro annui;
b) 1.440 euro (120 euro al mese) qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'ISEE minorenni superiore alla soglia di 7.000 euro e non superiore a 40.000 euro;
c) 960 euro (80 euro al mese) qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'ISEE minorenni superiore a 40.000 euro;
d) in caso di figlio successivo al primo, nato o adottato tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, l'importo dell'assegno di cui alle lettere a), b) e c) è aumentato del 20 per cento.
Il finanziamento per tale misura ammonta a 348 mln nel 2020 e 410 mln nel 2021, a cui si provvede con corrispondente riduzione del Fondo assegno universale e servizi alla famiglia.
CONGEDO DI PATERNITA’ (comma 342)
Viene prorogato per il 2020 il congedo obbligatorio di paternità per il padre lavoratore dipendente, elevandone la durata a sette giorni.
BONUS NIDO (commi 343-344)
Viene stabilizzato e contestualmente incrementato il contributo economico per il pagamento di rette degli asili nido. A decorrere dall’anno 2020, il buono viene incrementato di 1.500 euro per i nuclei familiari con un valore Isee fino a 25.000 euro, e di 1.000 euro per i nuclei familiari con un Isee da 25.001 euro fino a 40.000 euro.
Rimane pari a 1.500 euro per i nuclei familiari con Isee superiore a 40.000 euro.
L’onere derivante dall’erogazione del bonus nido è pari a: 190 milioni di euro per l'anno 2020, 200 milioni di euro per l’anno 2021, 211 milioni di euro per l’anno 2022, 222 milioni di euro per l’anno 2023, 233 milioni di euro per l’anno 2024, 244 milioni di euro per l’anno 2025, 255 milioni di euro per l’anno 2026, 267 milioni di euro per l’anno 2027, 279 milioni di euro per l’anno 2028 e a 291 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2029. A tali oneri si provvede con corrispondente riduzione del Fondo assegno universale e servizi alla famiglia.
FONDO ADOZIONI INTERNAZIONALI (comma 345)
Viene incrementato di 500 mila euro annui a decorrere dal 2020 la dotazione del Fondo per le adozioni internazionali (legge 208/2015, art. 1 c. 411).
FONDO PER LE VITTIME DEI REATI (comma 426)
Viene stanziato 1 milione per il 2020 e 2 milioni di euro a decorrere dal 2021 per l’assistenza alle vittime dei reati, al fine di rafforzare la rete volta all'assistenza delle vittime di reato, e in particolare la tutela sociale e assistenziale delle stesse, assicurando i diritti di informazione, sostegno emotivo e psicologico, protezione e consigli anche per prevenire forme di vittimizzazione secondaria e ripetuta, di intimidazioni e di ritorsioni, nonché al fine di favorire un coordinamento nazionale dei servizi di assistenza alle vittime, in conformità a quanto previsto dalla direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012.
INCREMENTO FONDO ORFANI PER CRIMINI DOMESTICI (comma 862)
Viene incrementata di 1 milione di euro per il 2020 la dotazione del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti (art. 2 c. 6-sexies del d.l. 225/2010, convertito con modificazioni con legge 10/2011, come modificato dalla legge n.122/2016), con particolare riferimento al sostegno economico degli orfani per crimini domestici e delle famiglie affidatarie. Tale somma è ripartita in parti uguali tra il sostegno alla formazione degli orfani e al loro inserimento lavorativo e il sostegno alle famiglie affidatarie.
FONDO MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI (commi 882-883)
Il Fondo minori stranieri non accompagnati (legge 190/2014, art. 1 c. 181) è incrementato di 1 milione di euro annuo a decorrere dal 2020, per le seguenti finalità:
a) interventi a favore dei tutori volontari di minori stranieri non accompagnati, di cui alla legge 7 aprile 2017, n. 47;
b) rimborso a favore delle aziende di un importo fino al 50 per cento dei costi sostenuti per permessi di lavoro retribuiti accordati come clausola di maggior beneficio...