Politiche sociali per fronteggiare l'emergenza coronavirus
Le misure di contrasto all'emergenza sanitaria da COVID-19
Politiche sociali per fronteggiare l'emergenza coronavirus
a cura del Servizio Studi della Camera dei Deputati
17 Dicembre 2020
Le misure di contrasto all'emergenza sanitaria da COVID-19, fra le quali la completa interruzione delle attività produttive, hanno prodotto nell'immediato una forte domanda di protezione sociale. Per sostenere le fasce di popolazione più svantaggiate, è stato pertanto istituito il Reddito di emergenza - Rem, un sostegno straordinario, della durata di due mesi, rivolto ai nuclei familiari in condizione di necessità economica a causa dell'emergenza, che non hanno avuto accesso ai sostegni a tal fine previsti dal Decreto Cura Italia per talune categorie di lavoratori. Inoltre, la crisi sanitaria ha messo ancor più in evidenza le criticità nella composizione della spesa assistenziale, molto sbilanciata in Italia a favore delle prestazioni sociali in denaro a danno di quelle erogate tramite servizi ed interventi. Per questo sono state incrementate le risorse dei Fondi sociali finalizzate al rafforzamento di interventi territoriali innovativi, in grado di favorire il sostegno della natalità e della famiglia, nei segmenti della non autosufficienza e della disabilità. Si segnalano inoltre le misure a sostegno del Terzo settore, che, nella crisi emergenziale, ha affiancato le pubbliche amministrazioni nelle azioni di sostegno alle categorie fragili e negli interventi di contrasto ai fenomeni di povertà ed emarginazione sociale
Quadro di riferimento:indicatori statistici ed economici Il rapporto di Caritas Italiana dal titolo "Gli anticorpi della solidarietà" dell'ottobre 2020, cerca di restituire una fotografia dei gravi effetti economici e sociali della crisi sanitaria legata alla pandemia da Covid19. Analizzando il periodo maggio-settembre del 2019 e confrontandolo con lo stesso periodo del 2020 emerge che da un anno all'altro l'incidenza dei "nuovi poveri" passa dal 31% al 45%: quasi una persona su due che si rivolge alla Caritas lo fa per la prima volta. Aumenta in particolare il peso delle famiglie con minori, delle donne, dei giovani, dei nuclei di italiani che risultano in maggioranza (52% rispetto al 47,9 % dello scorso anno) e delle persone in età lavorativa; cala di contro la grave marginalità. Il Rapporto Caritas evidenzia che la crisi emergenziale appare più grave rispetto allo shock economico del 2008. La differenza è il punto dal quale si parte: nell'Italia del pre-pandemia (2019) il numero di poveri assoluti è più che doppio rispetto al 2007, conseguentemente gli effetti della crisi pandemica appaiono ancora più severi. La Banca d'Itala nell'Indagine straordinaria sulle famiglie italiane nel 2020, in cui sono raccolte informazioni sulla situazione economica e sulle aspettative delle famiglie durante la crisi legata alla pandemia di Covid-19, giunge alla stessa conclusione. Già prima dell'emergenza sanitaria, poco meno della metà; degli individui intervistati dichiara che arrivava alla fine del mese con difficoltà;, con quote più; elevate per i lavoratori dipendenti a termine e per i disoccupati. Tra aprile e maggio 2020, più di un terzo degli individui dichiara di non avere risorse liquide sufficienti a far fronte alle spese per consumi essenziali della famiglia per un periodo di 3 mesi. Anche le aspettative di spesa delle famiglie risentono della situazione economica: oltre la metà della popolazione ritiene che, anche quando l'epidemia sarà terminata, le proprie spese per viaggi, vacanze, ristoranti, cinema e teatri saranno inferiori a quelle pre-crisi. D'altra parte, Save the children, nel rapporto Proteggiamo i bambini. Whatever it takes, ha stimato che l'aumento della disoccupazione, e la conseguente riduzione della capacità economica delle famiglie, rischiano di incrementare considerevolmente l'incidenza della povertà materiale tra i minori, soprattutto in nazioni quali l'Italia, dove già nel periodo precedente alla crisi emergenziale, si registravano percentuali di deprivazione economica e materiale dei minori tra le più alte d'Europa. Reddito di emergenza - Rem L'art. 82 del decreto Rilancio (decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020) ha istituito il Reddito di emergenza - Rem, un sostegno straordinario rivolto ai nuclei familiari in condizione di necessità economica a causa dell'emergenza, che non hanno avuto accesso ai sostegni a tal fine previsti dal Decreto Cura Italia (decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020). Il beneficio è stato corrisposto in due quote (ovvero è stato erogato per due volte), ciascuna delle quali compresa fra 400 e 800 euro, a seconda della numerosità del nucleo familiare e della presenza di componenti disabili o non autosufficienti (in quest'ultimo caso fino a 840 euro). Nel corso dell'esame del disegno di conversione del decreto legge 34/2020, sono stati modificati i termini per la presentazione della domanda relativa al Reddito di emergenza (entro il 31 luglio 2020 in luogo del 30 giugno 2020). Ancora nel corso dell'esame parlamentare è stato inserito il comma 2-bis che, ai fini del riconoscimento del Rem, semplifica le procedure di accertamento della residenza per i soggetti che, occupando abusivamente un immobile, intendono presentare domanda per l'accesso al Rem medesimo. Più precisamente, si prevede che gli occupanti abusivi di un immobile possano autocertificare la loro residenza nell'immobile occupato qualora siano presenti persone minori di età o meritevoli di tutela quali individui malati gravi, portatori di handicap, in difficoltà economica e senza dimora. L'autorizzazione di spesa per l'erogazione del Rem è stata fissata, per il 2020, in 971,3 milioni di euro (compresi i 5 milioni per gi oneri connessi alla stipula della convenzione con i centri di assistenza fiscale per la presentazione della richiesta del Rem), iscrivere su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali denominato "Fondo per il Reddito di emergenza". L'INPS è responsabile del monitoraggio della misura. In caso di scostamenti dal limite di spesa autorizzato, non sono adottati altri provvedimenti concessori. In seguito, l'art. 23 del decreto legge n. 104 del 2020 (c.d. Decreto agosto), ferme restando le erogazioni già concesse del Reddito di emergenza (Rem), ha riconosciuto l'erogazione di una ulteriore singola quota del Rem ai nuclei familiari in possesso dei requisiti già richiesti per accedere alle due precedenti quote. I termini per la presentazione della domanda sono stati fissati al 15 ottobre 2020. La circolare n. 102 dell'INPS dell'11 settembre 2020 ha illustrato la misura, con particolare riferimento a modi e tempi della richiesta, nonché requisiti per l'accesso e rapporti con altre prestazioni ed altri redditi. In ultimo, l'articolo 14 del decreto legge 137 del 2020 (c.d. Decreto ristoro) ha riconosciuto ai nuclei familiari già beneficiari del Reddito di emergenza, la medesima quota anche per i mesi di novembre e dicembre 2020. Possono richiedere l'accesso all'erogazione delle quote anche i nuclei familiari finora non beneficiari del Rem (qui il messaggio n. 451 INPS del 12 novembre 2020). I requisiti di accesso rimangono gli stessi di quelli richiesti per le tre precedenti quote, l'unica modifica apportata è quella relativa al valore del reddito familiare, ora riferito al mese di settembre. Resta fermo anche l'elenco delle incompatibilità, se non per l'aggiunta di quelle riferite alle indennità elencate dagli articoli 15 e 17 dello stesso Decreto ristoro. La richiesta per le due ulteriori mensilità del Rem deve essere presentata all'INPS entro il 30 novembre 2020. Il riconoscimento della quota del Rem è effettuato nel limite di spesa di 452 milioni di euro per il 2020, nell'ambito dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per il reddito di emergenza. Per quanto riguarda la platea dei beneficiari, l'Osservatorio statistico INPS rileva, al 31 luglio 2020 (termine per la presentazione della domanda per le due quote Rem di cui all'art. 82 del Decreto rilancio), che risultano aver fatto domanda di Reddito di Emergenza 599.942 nuclei: al 48% di questi (290.072) è stato erogato il beneficio, al 51% (303.817) è stato respinto, mentre il restante 1% (6.053) è in attesa di definizione della domanda. La distribuzione geografica delle domande pervenute rispecchia quella osservata per il Reddito di Cittadinanza: maggiore concentrazione nelle regioni del Sud e delle Isole (46%), a seguire le regioni del Nord (34%) e infine quelle del Centro (20%). La Relazione tecnica al provvedimento specifica che, dagli archivi dell'Istituto, al 25 ottobre 2020, risultano 146mila nuclei familiari percettori di Rem, in applicazione dell'art.23 del decreto legge n. 104 del 2020; inoltre risultano 226mila nuclei richiedenti in attesa di lavorazione della domanda. Incremento del Fondo per le non autosufficienze e del Fondo Dopo di noi Nell'ottica di rafforzare i servizi e i progetti di supporto alla domiciliarità per le persone disabili e non autosufficienti, e per il sostegno di coloro che se ne prendono cura, l'art. 104 del Decreto Rilancio (decreto legge 34/2020) ha incrementato di 90 milioni di euro il Fondo per le non autosufficienze, finalizzando 20 milioni alla realizzazione di progetti per la vita indipendente. Pertanto, considerando che la legge di bilancio 2020 ha assegnato al Fondo 621 milioni, lo stanziamento risulta ora pari a 711 milioni di euro. Per le stesse finalità, e nell'ottica di rafforzare tali interventi anche attraverso la realizzazione di soluzioni alloggiative innovative, il Fondo Dopo di Noi è stato incrementato di ulteriori 20 milioni di euro, raggiungendo per il 2020 l'ammontare di 78,1 milioni. Misure a sostegno del Terzo Settore nel periodo emergenziale da COVID-19 Nella prima fase emergenziale, il decreto legge n. 18 del 2020 ha introdotto misure volte a tutelare gli enti del Terzo Settore dalle conseguenze negative della pandemia, quali: l'estensione dell'accesso alla cassa integrazione in deroga anche per gli enti del Terzo settore; sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria; proroga al 31 ottobre 2020 per lo svolgimento delle assemblee chiamate ad approvare i bilanci 2019 e a deliberare le eventuali modifiche statutarie necessarie a conformarsi al codice del Terzo settore e alla riforma dell'impresa sociale. Successivamente, a sostegno del Terzo Settore, il decreto legge n. 34 del 2020, cd. decreto Rilancio (L. 17 luglio 2020, n. 77), è intervenuto prevedendo un importante incremento del ruolo e delle risorse disponibili per la realizzazione degli interventi delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni di promozione sociale e delle fondazioni del Terzo Settore finalizzati a fronteggiare l'emergenza. Più nel dettaglio: è stata riconosciuta l'importanza della collaborazione degli enti del Terzo settore (ETS) con le amministrazioni pubbliche. Nell'ambito dell'articolo 1 in materia di assistenza territoriale, il comma 4- bis ha previsto la stipula di una Intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, sulla base della quale vengono attribuiti al Ministero della salute incarichi di coordinamento per la sperimentazione, nel biennio 2020-2021, di strutture di prossimità, ispirate al principio della piena integrazione sociosanitaria. In tale sperimentazione devono essere coinvolte tutte le istituzioni presenti sul territorio unitamente al volontariato locale ed a enti del terzo settore; è stato autorizzato (art. 67) l'incremento di 100 milioni di euro per il 2020 della dotazione del Fondo per il finanziamento di progetti e di attività di interesse generale del Terzo settore, che prevede trasferimenti per i progetti presentati da ETS in base agli obiettivi generali, le aree prioritarie di intervento e le linee di attività individuati dal Decreto Ministeriale n. 93 del 7 agosto 2020. Tali risorse sono aggiuntive rispetto a quelle assegnate al Fondo dalla legge di bilancio 2020 (pari a 34 milioni di euro, ai quali sono stati aggiunti i 17 milioni di euro destinati al sostegno degli ETS per le attività non aventi carattere progettuale) assegnati sulla base del D.M. 44 del 12 marzo 2020; è stata modificata la disciplina dei contributi per la sicurezza e il potenziamento dei presìdi sanitari (art. 77), prevedendo contributi non solo alle imprese, come originariamente previsto, ma anche agli enti del terzo settore per l'acquisto di dispositivi e di altri strumenti di protezione individuale; sono state accellerate le procedure di riparto del 5 per mille anticipandone al 2020 l'erogazione relativamente all'anno finanziario 2019, con la finalità di favorire gli enti del terzo settore che svolgono attività di rilevante interesse sociale (art. 156); sono stati autorizzati trasferimenti volti al sostegno degli ETS nelle Regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia), pari a 100 milioni per l'anno 2020 (di cui 20 milioni riservati ad interventi per il contrasto alla povertà educativa) e di 20 milioni per l'anno 2021, con la finalità di rafforzare l'azione a tutela delle fasce più deboli della popolazione a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, L'ambito di applicazione della misura è stato poi esteso agli enti del terzo settore operanti alle regioni Lombardia e Veneto, particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica da Covid-19. La concessione dei contributi è a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione della programmazione 2014-2020. ll contributo è concesso in forma di sovvenzione diretta per il finanziamento dei costi ammissibili e a seguito di selezione pubblica, nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento ed è cumulabile con il sostegno proveniente da altre fonti per gli stessi costi ammissibili. In proposito, l'Agenzia per la Coesione territoriale provvederà ad indire uno o più avvisi pubblici finalizzati all'assegnazione del contributo, che si configuerà a fondo perduto; sono state approvate una serie di misure indirette, segnatamente sotto il profilo fiscale nella forma del credito d'imposta, anche a favore degli enti del Terzo settore, quali: un credito d'imposta nella misura del 60% dell'ammontare mensile in relazione al canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività istituzionale a favore anche degli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e degli enti religiosi civilmente riconosciuti con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro, che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi (art. 28); misure agevolative in materia di Ecobonus, sismabonus, fotovoltaico e colonnine veicoli elettrici, per gli interventi effettuati anche dagli enti del Terzo settore (art. 119); un credito d'imposta pari al 60 per cento delle spese sostenute, nel 2020 e per un massimo di 80.000 euro, per gli interventi necessari a far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19 esteso anche alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo settore. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque nel limite dei costi sostenuti (art. 120); l'applicazione anche da parte degli enti del Terzo Settore dell'istituto della cessione dei crediti d'imposta, anche a istituti di credito e altri intermediari finanziari, per i canoni di locazione, la sanificazione e l'adeguamento degli ambienti di lavoro nonché per l'acquisto dei dispositivi di protezione individuali (art. 122); un credito d'imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro, per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, di prodotti detergenti e disinfettanti, prodotti e installazioni relativi a dispositivi di sicurezza diversi da quelli di protezione individuale, quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, c e di dispositivi per garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi (art. 125). In segito, l'art. 64, comma 3, del decreto legge n. 104 del 2020 (c.d. Decreto agosto) ha esteso agli enti del Terzo settore (compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, esercenti attività di impresa o commerciale, anche in via non esclusiva o prevalente o finalizzata all'autofinanziamento) l'accesso alle risorse del Fondo di garanzia per le PMI, come previsto dall'art. 13, comma 12-bis, del decreto legge n. 23 del 2020 (c.d. Decreto Liquidità), che ha destinato, fino ad un importo di 100 milioni, all'erogazione della garanzia al 100% sui finanziamenti di importo fino a 30.000 euro con durata superore a 120 mesi. Gli enti non profit, a differenza delle imprese, potranno accedere al credito tenendo conto non solo dei ricavi ma anche di rendite, proventi o entrate, comunque denominate. In ultimo, l'art. 15 del decreto legge n. 149 del 2020 (c.d. Ristoro bis) ha istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche social, il «Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore» con una dotazione per il 2021 pari a 70 milioni di euro. Il Fondo, istituito per far fronte alla crisi economica degli enti del Terzo settore, determinatasi in ragione delle misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, è espressamente rivolto alle organizzazioni di Terzo settore che non svolgono attività di impresa, ovvero alle organizzazioni di volontariato, alle associazioni di promozione, nonché alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale. I criteri di ripartizione delle risorse del Fondo saranno fissati con decreto interministeriale Lavoro/MEF, da adottarsi previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni. Centri estivi 2020 L'art. 105 decreto Rilancio (decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020) ha incrementato, per il 2020, di 150 milioni di euro le risose del Fondo per le politiche della famiglia allo scopo di destinare una quota di risorse ai Comuni per il potenziamento, anche in collaborazione con istituti privati, dei centri estivi diurni, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa, durante il periodo estivo, per i bambini di età compresa tra gli 0 ed i 16 anni, nonché allo scopo di contrastare con iniziative mirate la povertà educativa. I criteri per il riparto della quota di risorse sono stabiliti con decreto del Ministro con delega per le politiche familiari, previa intesa in sede di Conferenza unificata. La misura è finalizzata a recuperare almeno in parte l'offerta educativa e culturale destinata ai bambini ed agli adolescenti che, a causa dell'emergenza sanitaria e della chiusura delle attività didattiche resa necessaria dall'attuazione delle misure di contenimento, non hanno potuto svolgere adeguate esperienze, anche di contatto sociale, al di fuori del contesto domestico e familiare. Nello stesso tempo essa viene incontro alle esigenze dei genitori/lavoratori chiamati nella Fase 2, a riprendere lo svolgimento della propria attività. Il Dipartimento per le politiche della famiglia ha pubblicato sul proprio sito le Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell'emergenza COVID-19, redatte grazie al lavoro congiunto con l'Associazione nazionale comuni italiani, l'Unione delle Province d'Italia, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, la Società Italiana di Pediatria, d'intesa con i Ministeri dell'Istruzione, della Salute, del Lavoro e delle politiche sociali, delle Politiche giovanili e dello sport, ed integrate dalle raccomandazioni del Comitato tecnico-scientifico del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il 18 giugno, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, con un comunicato, ha annunciato che, in Conferenza Unificata, è stata sancita l'Intesa sul riparto dei 150 milioni incrementali assegnati dal Decreto Rilancio. La maggior parte delle risorse, 135 milioni, sarà destinata ai Comuni per potenziare i centri estivi diurni, i servizi socio-educativi e i centri con funzioni educative e ricreative per bambine e bambini, per i mesi che vanno da giugno a settembre. I restanti 15 milioni verranno successivamente trasferiti ai Comuni tramite avviso pubblico per progetti volti a contrastare la povertà educativa. ludiche per l’empowerment dell’infanzia e dell’adolescenza - “EduCare” Il 10 giugno 2020, sul sito istituzionale del Dipartimento per le politiche della famiglia, è stato pubblicato l'Avviso pubblico EduCare per promuovere l'attuazione di interventi progettuali, anche sperimentali e innovativi, di educazione non formale e informale e di attività ludiche per l'empowerment dell'infanzia e dell'adolescenza. La scadenza dei termini di presentazione delle proposte progettuali è fissata al 31 dicembre 2020. Il finanziamento complessivo dei progetti nell'ambito dell'Avviso è pari a 35 milioni di euro, a valere sulle risorse del Fondo per le politiche della famiglia stanziate per l'esercizio finanziario 2020. I progetti ammessi a finanziamento dovranno avere una durata di 6 mesi. Possono partecipare: enti locali, in forma singola o associata; scuole pubbliche e parificate di ogni ordine e grado; servizi educativi per l'infanzia e scuole dell'infanzia statali e paritarie; organizzazioni senza scopo di lucro nella forma di Enti del terzo settore ed enti ecclesiastici e religiosi. Più nello specifico, i progetti dovranno delineare nuovi scenari di coesistenza tra distanziamento sociale e attività ludiche ed educative anche all'aria aperta, allo scopo di accompagnare il graduale ritorno alla vita collettiva in modo organizzato, controllato e controllabile anche nella fruizione degli spazi aperti, indirizzando alla gestione di momenti di gioco, educazione e svago coerenti con le vigenti norme di distanziamento. Gli interventi ludici e per l'educazione non formale e informale opereranno nei seguenti ambiti tematici: A. Promozione della cittadinanza attiva, del coinvolgimento nella comunità, e della valorizzazione del patrimonio culturale locale B. Promozione della non-discriminazione, dell'equità e dell'inclusione sociale e lotta alla povertà educativa C. Promozione della piena partecipazione e del protagonismo dei bambini e dei ragazzi attraverso l'educazione tra pari (peer education) e il sostegno del dialogo inter-generazionale tra bambini, ragazzi, adulti e anziani e le loro famiglie D. Tutela dell'ambiente e della natura e promozione di stili di vita sani Centri diurni semiresidenziali Alla chiusura delle strutture semiresidenziali per disabili (qualunque sia la loro denominazione a livello regionale, a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario), disposta con il decreto legge 18/2020, ha fatto seguito il D.P.C.M. del 26 aprile 2020, con cui, all'art. 8, se ne è autorizzata la riapertura in presenza di specifici protocolli concernenti il rispetto delle disposizioni per la prevenzione del contagio e la tutela della salute degli utenti e degli operatori. Più nel dettaglio si ricorda che l'art. 47 del decreto legge n. 18 del 2020 ha disposto, dal 17 marzo 2020, la sospensione delle attività dei centri diurni semiresidenziali, facendo carico alle Aziende sanitarie di riferimento di individuare i servizi ad alta componente sanitaria non differibili, da erogarsi, se possibile e in accordo con gli enti gestori, nelle medesime strutture. Per quanto riguarda la componente sociale dei servizi e degli interventi resi alla stessa utenza, nel caso in cui le strutture non potessero adeguarsi a standard di sicurezza, l'art. 48 del medesimo decreto ha proposto l'attivazione di inteventi domiciliari. A seguito della sospensione dei servizi educativi e scolastici, tali interventi sono stati proposti anche a sostegno dei minori. Per tali finalità, l'art. 48 ha sottolineato che le pubbliche amministrazioni potevano avvalersi del personale già impiegato in tali servizi, dipendente dai soggetti privati in convenzione, concessione o appalto. Alle amministrazioni competenti è stata lasciata libertà di scegliere le modalità attuative dei servizi, sia rispetto ai luoghi in cui effettuarli (presso il domicilio del beneficiario, in modalità da remoto, presso le stesse strutture, se disponibili) sia rispetto ai modi, prevedendo la possibilità che i servizi sociali pubblici realizzassero una eventuale co-progettazione con gli Enti gestori per implementare nuovi tipi di intervento nel rispetto degli standard di sicurezza (distanziamento sociale, sanificazione degli ambienti, etc.) impiegando i medesimi operatori ed i fondi ordinari destinati a tale finalità, alle stesse condizioni assicurative sino ad allora previste, anche in deroga a eventuali clausole contrattuali, convenzionali, concessorie, e adottando specifici protocolli che definissero tutte le misure necessarie per assicurare la massima tutela della salute di operatori ed utenti. La Circolare n. 1 del 27 marzo del 2020 del MInistero del lavoro e delle politiche sociali enumera le tipologie di tali strutture: Centri diurni per persone con difficoltà, compresi i servizi di mensa, di igiene personale, gli empori sociali per persone in povertà estrema, i centri polivalenti per anziani e persone con disabilità, i centri di ascolto per famiglie che erogano tra l'altro consulenze specialistiche (quali attività di mediazione familiare e spazi neutri su disposizione dell'autorità giudiziaria), centri antiviolenza, comprensivi dei centri anti tratta. La Circolare sottolinea che tali Centri, nella misura in cui assicurano servizi strumentali al diritto alla salute o altri diritti fondamentali della persona (alimentazione, igiene, accesso a prestazioni specialistiche, etc.), possono continuare ad operare, individuando le modalità organizzative più idonee anche in riferimento, ove rilevi, a quanto previsto dai citati artt. 47 e 48 del decreto legge n. 18 del 2020. L'art. 109 del Decreto Rilancio (decreto legge 34/2020), emanato a Centri semiresidenziali riaperti, ha esteso la platea di utenza dei servizi educativi e scolastici, identificata dal decreto-legge 18/2020 con la platea degli alunni frequentanti il ciclo scolastico del nuovo Sistema integrato di educazione e istruzione da zero a sei anni, ampliandola anche agli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado e secondo grado, con disabilità certificata ai sensi della legge n. 104/1992. Più nel particolare, si autorizza le pubbliche amministrazioni, durante la sospensione dei sopra richiamati servizi educativi e scolastici e dei servizi sociosanitari e socioassistenziali, al pagamento dei gestori privati di tali servizi per tutto il periodo della sospensione, sulla base delle risorse disponibili e delle prestazioni rese in altra forma. A questo proposito, in deroga alla normativa vigente sui contratti pubblici relativi a lavori e servizi (D. Lgs. n. 50/2016) e previo accordo tra le parti a seconda della forma contrattuale prescelta (convenzione, concessione o appalto), le prestazioni rese in altra forma devono essere retribuite ai gestori con le seguenti quote: - una quota parte dell'importo dovuto per l'erogazione del servizio standard secondo le modalità attuate precedentemente alla sospensione e subordinatamente alla verifica dell'effettivo svolgimento dei servizi; - un'ulteriore quota per il mantenimento delle strutture attualmente interdette, ad esclusiva cura degli affidatari di tali attività, tramite personale a ciò preposto, in modo che le strutture siano immediatamente disponibili e in regola con tutte le disposizioni vigenti, all'atto della ripresa della normale attività; - una terza quota, eventualmente riconosciuta a copertura delle spese residue incomprimibili, definita tenendo anche in considerazione altre entrate che affluiscono agli enti gestori (costi di gestione giustificati dall'emergenza, sostenuti in aggiunta a quelli legati all'erogazione del servizio). A seguito dell'attivazione dei servizi, è fatta comunque salva la possibilità per i gestori privati di usufruire, in relazione alle ore non lavorate, dei trattamenti del fondo di integrazione salariale e di cassa integrazione in deroga per il personale utilizzato nei servizi resi dai gestori privati. Questi vengono attivati, qualora già riconosciuti per la sospensione dei servizi per l'infanzia (sistema di istruzione 0-6 anni) e degli altri servizi sociosanitari e socioassistenziali, nonché in relazione ai servizi degli educatori per gli alunni disabili se previsti da accordi definiti all'articolo 4-ter del decreto-legge 18/2020 medesimo, nell'ambito dei provvedimenti di sospensione assunti in attuazione del decreto-legge 6/2020 e con ordinanze regionali o altri provvedimenti che dispongano la sospensione dei centri diurni per anziani e persone con disabilità. Infine, per garantire la continuità dei servizi sociali, socio assistenziali e socio sanitari anche in situazione di emergenza, l'art. 89, comma 2-bis, del Decreto Rilancio ha stabilito che, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, le regioni e le province autonome sono tenute a definire, con proprio atto, le modalità per garantire, anche in situazioni di emergenza, l'accesso e la continuità dei servizi sociali, socio assistenziali e socio sanitari essenziali (più precisamente del servizio sociale professionale e del segretariato sociale, del servizio di pronto intervento sociale...