Richiedenti asilo, minori non accompagnati e accoglienza, in vigore il DL 133/2023
l DECRETO-LEGGE 5 ottobre 2023, n. 133
Richiedenti asilo, minori non accompagnati e accoglienza, in vigore il DL 133/2023
Disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonche' per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalita' del Ministero dell'interno”. Ecco le novità principali
11 Ottobre 2023
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed è in vigore da oggi il DECRETO-LEGGE 5 ottobre 2023, n. 133, “Disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonche' per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalita' del Ministero dell'interno”. Di seguito, i contenuti principali, come illustrati nel comunicato di fine seduta del Consiglio dei Ministri che lo approvato:
"Il decreto - si legge nel comunicato di fine seduta - modifica la disciplina relativa alla procedura speciale di trattazione della richiesta di una domanda di protezione internazionale “reiterata” (cioè successiva rispetto ad una prima domanda di protezione già presentata e già rigettata definitivamente nel merito), nei casi in cui tale domanda sia ri-presentata dal richiedente nella fase di “concreta” esecuzione di un provvedimento che ne comporterebbe l’allontanamento dal territorio nazionale (la cosiddetta “domanda sulla scaletta dell’aereo”). Con le nuove norme, si prevede espressamente che sia il Questore, sentito il Presidente della Commissione territoriale, l’autorità competente all’esame. La presentazione della richiesta non interromperà la procedura di allontanamento dal territorio nazionale, salvo che il questore rilevi nuovi elementi rilevanti ai fini del riconoscimento della protezione internazionale o del divieto di espulsione.
Nell’ambito del procedimento di riconoscimento della protezione internazionale, si modifica la disciplina dell’allontanamento ingiustificato del richiedente dalle strutture di accoglienza e si prevede, in caso di suo allontanamento volontario, la sospensione dell’esame della domanda e la possibilità di richiederne la riapertura, per una sola volta, entro 12 mesi. Inoltre, si riduce da 12 a 9 mesi la sospensione della possibilità di espulsione e si introduce una particolare disciplina nel caso in cui lo straniero non si presenti per la verifica dell’identità dichiarata e per la formalizzazione della domanda. In tal caso, il procedimento si considera estinto, sicché lo straniero, se rintracciato in territorio nazionale in un momento successivo al suo allontanamento volontario, non potrà chiedere la riapertura della procedura già avviata e sospesa, ma potrà comunque eventualmente ri-manifestare l’intenzione di richiedere la protezione..."