Servizi sociali semiresidenziali durante l’emergenza COVID-19: cosa prevede il DL Cura Italia?
misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale, di sostegno economico per famiglie...
Servizi sociali semiresidenziali durante l’emergenza COVID-19: cosa prevede il DL Cura Italia?
di Emilio Gregori e Paola Asja Butera, Synergia (Milano)
26 Marzo 2020
Il Consiglio dei Ministri, con il Decreto «Cura Italia» approvato il 17 Marzo scorso, ha varato misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale, di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese, connesse all’emergenza del COVID-19. Il governo ha preso provvedimenti anche nell’ambito dei servizi sociali comunali: le principali novità riguardano la chiusura delle strutture semiresidenziali per disabili, prevista dall’articolo 47 del decreto-legge, e le prestazioni individuali a utenti dei centri diurni, all’articolo 48.
Secondo quanto sancito dal decreto, all’articolo 47, l’attività dei centri semiresidenziali a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale e socio-sanitario per persone con disabilità, è sospesa fino al 3 aprile, data indicata all’art 2 comma 1 del Decreto del 9 marzo 2020. Questa sospensione è motivata dalla difficoltà di far rispettare le regole di distanziamento sociale in questi centri. Si legge anche che «L’Azienda sanitaria locale, può, d’accordo con gli enti gestori dei centri diurni socio-sanitari, attivare interventi non differibili in favore delle persone con disabilità ad alta necessità di sostegno sanitario», rispettando le norme di contenimento sancite nei precedenti decreti. Il decreto, però, non specifica quali siano gli interventi non differibili, definizione che viene lasciata alla discrezionalità delle Aziende Sanitarie Locali.
Una seconda disposizione riguarda tutti i servizi educativi e scolastici per l’infanzia (per il cui dettagliato elenco si rinvia alla lettura dell’art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65) e le attività socio-sanitarie e socio-assistenziali nei centri diurni per anziani e per persone con disabilità, le cui attività sono state sospese in seguito a ordinanze da parte di enti locali e regionali. In particolare, per quanto riguarda i centri diurni, all’articolo 48 del decreto, si fa riferimento alla necessità di continuare a garantire adeguate forme di assistenza da parte delle pubbliche amministrazioni, pur con modalità tali da evitare assembramenti di persone. I comuni garantiscono, dunque, prestazioni individuali a domicilio, a distanza o presso i centri, in quest’ultimo caso purché le condizioni strutturali e organizzative consentano il rispetto della distanza interpersonale. Come dettagliato sul sito web della...