ULTIME NOVITA’ SUL TRASPORTO SCOLASTICO
approvazione da parte del Consiglio dei Ministri (il 10 ottobre2019) della normativa riguardante il...
ULTIME NOVITA’ SUL TRASPORTO SCOLASTICO
approvazione da parte del Consiglio dei Ministri (il 10 ottobre2019) della normativa riguardante il servizio gratuito scuolabus, contenuta nel “Decreto scuola”.
22 Ottobre 2019
Particolare rilevanza assumono due ultimi interventi in materia di servizio di trasporto scolastico.
Il primo dei suddetti riguarda l’approvazione da parte del Consiglio dei Ministri (il 10 ottobre2019) della normativa riguardante il servizio gratuito scuolabus, contenuta nel “Decreto scuola”.
L’approvazione è avvenuta in seno alle “Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti”.
Detta approvazione assume grande importanza, poiché non rende più applicabile la deliberazione della Corte dei Conti Piemonte, sez. regionale di controllo 06/06/2019 n. 46, nella quale era stato stabilito che il trasporto con lo scuolabus costituiva un servizio a domanda individuale e non di trasporto pubblico, facendo, quindi, ricadere sugli utenti (e pertanto sulle famiglie) e non sulle amministrazioni i relativi oneri economici.
Con l’approvazione della normativa suddetta, invece, il suddetto servizio di trasporto assume la qualifica di servizio pubblico e pertanto i Comuni potranno farsi carico, totalmente o parzialmente dei relativi oneri, con evidenti risparmi per le famiglie.
Altra pronuncia rilevante, in materia di trasporto scolastico riguarda la corretta composizione delle commissioni tecniche deputate a valutare qualitativamente le offerte relative al citato servizio.
Si tratta della Deliberazione ANAC n. 760 del 4 settembre 2019, nella quale l’Autority ha espresso un parere nell’ambito del precontenzioso, di cui all’art. 211, co. 1 del d.lgs. 50/2016.
Nella pronuncia viene eccepita la regolare costituzione della commissione preposta alla valutazione delle offerte qualitative afferenti il servizio di trasporto scolastico ed in particolare la regolarità della nomina del presidente di commissione.
Più nello specifico, nel caso esaminato, un’impresa partecipante alla procedura selettiva per l’affidamento del servizio di scuolabus, aveva contestato il provvedimento di aggiudicazione della gara eccependo l’illegittima composizione della commissione giudicatrice per incompatibilità del Presidente.
Va da sé che l’eventuale accoglimento della censura avrebbe comportato il travolgimento dell’intera procedura di gara, essendo state già aperte le offerte economiche e disposta l’aggiudicazione.
ANAC ha rammentato che l’art. 77, comma 4, del d.lgs. 50/2016, dispone che “I commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun’altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta” e che detta disposizione rappresenta un’evoluzione di quanto previsto dall’art. 84, comma 4, del d.lgs. 163/2006 in quanto estende al Presidente della Commissione di gara la causa di incompatibilità dello svolgimento di altra funzione o incarico tecnico o amministrativo, prima prevista solo nei confronti degli altri commissari.
L’Autority ha anche ricordato che la ratio della suddetta norma risponde all’esigenza di rigida separazione della fase di preparazione della documentazione di gara da quella di valutazione delle offerte in essa presentate, a garanzia della neutralità del giudizio ed in coerenza con il fine generalmente sotteso alle cause di incompatibilità dei componenti degli organi amministrativi.
In definitiva, tale divieto è destinato a prevenire il pericolo concreto di possibili effetti distorsivi prodotti dalla partecipazione alle commissioni giudicatrici di soggetti (progettisti, dirigenti che abbiano emanato atti del procedimento di gara e così via) che siano intervenuti a diverso titolo nella procedura concorsuale, definendo i contenuti e le regole della procedura.
L’ANAC ha anche rammentato che la giurisprudenza amministrativa ha sottolineato, a più riprese, come tale causa di incompatibilità vada accertata in concreto, escludendo dalle commissioni di gara soltanto coloro che abbiano svolto un’attività effettivamente idonea ad interferire con il giudizio di merito sull’appalto, in grado di incidere sul processo formativo della volontà che conduce alla valutazione delle offerte e a condizionare l’esito della gara.
Nel caso esaminato, il Presidente della Commissione giudicatrice era lo stesso soggetto che, in qualità di Responsabile dell’U.O. aveva adottatola Determinazionecon la quale era stata indetta la procedura di gara e contestualmente approvato il capitolato speciale d’appalto e i criteri di valutazione delle offerte.
Nel parere è stato evidenziato che l’approvazione degli atti di gara non costituisce un’operazione di natura meramente formale ma, essendo un controllo preventivo di merito, implica necessariamente un’analisi degli stessi, una positiva valutazione e – attraverso la formalizzazione – una piena condivisione; pertanto l’approvazione degli atti di gara integra proprio una “funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta” il cui svolgimento è precluso ai componenti della Commissione giudicatrice.
L’Autority, in merito alla dedotta ultravigenza della disciplina contenuta nell’art. 84, comma 4, del d.lgs. 163/2006 nelle more dell’attuazione del nuovo sistema di nomina dei commissari di gara di cui all’art. 78 del d.lgs. 50/2016, ha ritenuto che l’art. 216, comma 12 del Codice non consenta una simile interpretazione; invero, la disciplina transitoria ivi contenuta concerne lo specifico profilo delle modalità di nomina dei commissari di gara - in attesa dell’istituzione dell’Albo - e non anche le incompatibilità ovvero gli altri aspetti disciplinati dall’art. 77 del Codice, né tantomeno appare giuridicamente possibile che una norma espressamente abrogata – l’art. 84 del d.lgs. 163/2006 - possa continuare a spiegare effetti.
Infine, ANAC ha affermato che in merito al rapporto con l’art. 107 del TUEL il quale, declinando le funzioni e prerogative dirigenziali, attribuisce ai dirigenti la presidenza delle commissioni di gara e di concorso (comma 3, lett. a) e la responsabilità delle procedure d’appalto e di concorso (comma 3, lett. b), l’art. 77 del Codice dei Contratti abbia natura di disposizione speciale per materia e, pertanto, prevalente; depone in tal senso anche l’art. 218 del d.lgs. 50/2016, avendo esso previsto espressamente che “Ogni intervento normativo incidente sul presente codice o sulle materie dallo stesso disciplinate è attuato mediante esplicita modifica, integrazione, deroga o sospensione delle specifiche disposizioni in esso contenute”.
In conclusione, ANAC ha ritenuto non conforme all’art. 77, comma 4, del d.lgs. 50/2016 la composizione della Commissione giudicatrice per incompatibilità del suo Presidente.
DELIBERA N.760 DEL 4 settembre 2019
OGGETTO: Istanza di parere di precontenzioso ex art. 211, comma 1, del d.lgs. 50/2016 presentata dall’Impresa Armati Eolo mandataria del RTI con Autolinee Arcaleni & C. s.r.l. mandante – Procedura aperta per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico ed extrascolastico...