04 Marzo 2021
Ormai da tempo s’è consolidato l’orientamento secondo il quale “il provvedimento con cui viene ingiunta, sia pure tardivamente, la demolizione di un immobile abusivo e giammai assistito da alcun titolo, per la sua natura vincolata e rigidamente ancorata al ricorrere dei relativi presupposti in fatto e in diritto, non richiede motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse (diverse da quelle inerenti al ripristino della legittimità violata) che impongono la rimozione dell’abuso. Il principio in questione non ammette deroghe neppure nell’ipotesi in cui l’ingiunzione di demolizione intervenga a distanza di tempo dalla realizzazione dell’abuso, il titolare attuale non sia responsabile dell’abuso e il trasferimento non denoti intenti elusivi dell’onere di ripristino” (CdS, ad. plen. n. 9/2017).
A cospetto di ciò, allora, neppure assume rilievo il fatto che l’acquirente sia stato in perfetta buona fede al momento dell’acquisto dell’immobile, circa la piena conformità della costruzione alle regole edilizie vigenti e la sua completata dotazione dei diversi titoli amministrativi occorrenti.