07 Luglio 2020
L’art. 167 del d.lgs. n. 42/2004, nello stabilire che la realizzazione di interventi in assenza di autorizzazione paesaggistica, ove prescritta, comporta sempre a carico del trasgressore l’obbligo della rimessione in pristino, sancisce la regola della insanabilità postuma degli abusi. Le sole eccezioni al divieto di sanatoria sono individuate dalla stessa disposizione, al comma quarto, e attengono a interventi sostanzialmente privi di impatto sui beni di interesse paesaggistico, fermo restando che il relativo accertamento di compatibilità è riservato all’autorità preposta alla gestione del vincolo, previo parere della Soprintendenza, ed è subordinato al pagamento di una somma equivalente al minore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione.
Tale...