La P.A. deve verificare in concreto i presupposti per il rilascio del permesso di costruire
Ai sensi dell'art. 11, comma 1, D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, il permesso di costruire può essere...
La P.A. deve verificare in concreto i presupposti per il rilascio del permesso di costruire
23 Giugno 2020
Ai sensi dell'art. 11, comma 1, D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, il permesso di costruire può essere rilasciato unicamente al proprietario dell'immobile o a chi ha a titolo per richiederlo e, quindi, il Comune ha sempre l'onere di verificare la legittimazione del richiedente, accertando se egli sia il proprietario dell'immobile oggetto dell'intervento costruttivo o se, comunque, abbia un titolo di disponibilità sufficiente per eseguire l'attività edificatoria (ex multis, Consiglio di Stato, IV, 25 settembre 2014, n.4818).
Se è pur vero, per giurisprudenza pacifica, che la Pubblica Amministrazione non è tenuta a svolgere una preliminare indagine istruttoria che si estenda fino alla ricerca d'ufficio di eventuali elementi limitativi, preclusivi o estintivi del titolo di disponibilità allegato dal richiedente (Consiglio di Stato, IV, 2 settembre 2011, n.4968; id., VI, 10 febbraio 2010, n.675), purtuttavia la stessa deve verificare in concreto i presupposti per il rilascio del titolo concessorio. Invero, la rilevanza della posizione soggettiva del richiedente e della sua relazione con il terreno da sottoporre ad intervento è riconosciuta, in modo espresso, dalla stessa normativa urbanistica, per l'esattezza dall' art. 11, comma 1, del D.P.R. n. 380/2001, ai sensi del quale "il permesso di costruire è rilasciato al proprietario dell'immobile o a chi abbia titolo per richiederlo".
Inoltre, "in termini generali, la funzione autorizzatoria dell'amministrazione richiede un livello minimo di istruttoria, che comprende, comunque, l'acquisizione di tutti gli elementi sufficienti a dimostrare la sussistenza di un qualificato collegamento soggettivo tra chi propone l'istanza ed il..."