Le obbligazioni correlate al condono sono propter rem e seguono la proprietà del bene
Le obbligazioni correlate al condono sono propter rem e seguono la proprietà del bene
Le obbligazioni correlate al condono sono propter rem e seguono la proprietà del bene
29 Novembre 2022
La normativa sul condono edilizio, in virtù del combinato disposto degli artt. 37, c. 1 e 31 c. 1 e 3 della L. n. 47 del 1985, nel dettare la disciplina delle obbligazioni ad esso collegate, include gli “aventi causa” degli originari proprietari del bene tra i soggetti eventualmente legittimati, dal punto di vista passivo, configurando una sorta di obbligazioni propter rem connesse alla proprietà del bene, con riferimento sia alle somme versate a titolo di oblazione sia a quelle dovute per gli oneri concessori (v. tra le tante: T.A.R. Lombardia –MI- sez. IV, 8/2/2019 n. 280).
In particolare, per quanto riguarda i soggetti obbligati, e, quindi, anche legittimati passivamente al pagamento delle somme indicate nella gravata ingiunzione, l’art. 37, comma 1 della L. n. 47 del 1985 stabilisce che: “Il versamento dell’oblazione non esime i soggetti di cui all’art. 31, primo e secondo comma, dalla corresponsione al comune, ai fini del rilascio della concessione, del contributo previsto dall’art. 3 della legge 28 gennaio 1977 n. 10.”. Tale disposizione, sebbene di non felice formulazione è interpretata pressoché univocamente dalla giurisprudenza amministrativa nel senso che, se non soddisfatto dal soggetto richiedente la sanatoria, tanto l’obbligo di versamento dell’oblazione quanto quello del versamento del contributo di urbanizzazione, al fine del rilascio della concessione, grava comunque sugli altri soggetti indicati dall’art. 31, commi 1 e 3, ossia su “…ogni altro soggetto interessato al conseguimento della sanatoria medesima…”, tra i quali certamente vanno ricompresi i proprietari dell’immobile. Sebbene tale disposizione è riferita...