05 Dicembre 2022
È consolidato in giurisprudenza l’orientamento secondo cui il concetto di “pertinenza” urbanistica va interpretato in termini meno ampi rispetto alla definizione civilistica di cui all'art. 817 c.c., essendo configurabili come tali, in materia edilizia, “solo le opere prive di autonoma destinazione e che esauriscono la loro destinazione d'uso nel rapporto funzionale con l'edificio principale, così da non incidere sul carico urbanistico” e dovendosi altresì tener conto, oltre che della necessità e oggettività del rapporto pertinenziale, anche della consistenza dell’opera, “che non deve essere tale da alterare in modo significativo l'assetto del territorio”, essendo il vincolo pertinenziale “caratterizzato oltre che dal nesso funzionale, anche dalle dimensioni ridotte e modeste del manufatto rispetto alla cosa cui esso inerisce, per cui soggiace a permesso di costruire la realizzazione di un'opera di rilevanti dimensioni, che modifica l'assetto del territorio e che occupa aree e volumi diversi rispetto alla res principalis, indipendentemente dal vincolo di servizio o d'ornamento nei riguardi di essa (cfr. T.A.R. Lazio, Sez. II quater, 26.04.2021, n. 4824)” (così ad es. T.A.R. Lazio, Sez. II quater, 12.07.2022, n. 9594).
Si è pertanto ritenuto che “la nozione di pertinenza, sul piano urbanistico – edilizio, è limitata ai soli interventi accessori di modesta entità e privi di autonoma funzionale, quali i piccoli manufatti per il contenimento di impianti tecnologici e simili (cfr. ad es. Consiglio di Stato , sez. IV , 13/07/2022 , n. 5926 e sez. VI, 07/03/2022, n.1605)” (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 17 ottobre 2022, n. 8785).
Conseguentemente, due strutture in legno e una baracca, anch’essa con struttura in legno, che sviluppano rispettivamente una volumetria di complessivi mc 77,81 e mc 417,80, adibite le...