Il vincolo d’inedificabilità gravante sulla fascia di rispetto autostradale ha carattere “assoluto” e prescinde dalle caratteristiche dell’opera realizzata
Il vincolo d’inedificabilità gravante sulla fascia di rispetto autostradale ha carattere “assoluto” e prescinde dalle caratteristiche dell’opera realizzata
20 Gennaio 2022
La distanza minima dalla proprietà autostradale (fissata in 25 metri dall’art. 9, comma 1, L. n. 729/1961, e poi elevata, successivamente alla L.n. 133/2008, a 60 metri per gli immobili al di fuori dei centri abitati ed a 30 metri per quelli ricadenti nel perimetro del centro abitato) si configura come misura di carattere assoluto ed inderogabile, vincolante anche con riferimento ad opere realizzate su fabbricati preesistenti (cfr., Cons. Stato, Sez. IV, 25.09.2002 n. 4927): è quanto affermato dal TAR Sicilia, Palermo, sez. I, nella sent. 7 gennaio 2022, n. 23.
Si tratta, secondo i giudici, di un vincolo di inedificabilità assoluto (per tutte, Cons. giust. amm. sic. sez. giur., n. 48 del 2019), non suscettibile di essere inteso restrittivamente al solo scopo di prevenire l'esistenza di ostacoli materiali suscettibili di costituire, per la loro prossimità alla sede stradale, pregiudizio alla sicurezza del traffico e all'incolumità delle persone (il che implicherebbe una valutazione ad hoc), ma correlato piuttosto alla più ampia esigenza di assicurare un'area contigua all'arteria stradale utilizzabile in qualsiasi momento dall'Ente proprietario o gestore per l'esecuzione di lavori, ivi compresi quelli di ampliamento, senza limiti connessi alla presenza di costruzioni, a meno che detto vincolo non sia sopravenuto all'esecuzione delle opere abusive, caso nel quale - diverso da quello per cui è causa nel quale l'ampliamento oggetto di condono è successivo al vincolo - esso non è "ostativo in assoluto nel condono, ma occorre una valutazione caso per caso rimessa..."