25 Giugno 2020
Si è soliti identificare due distinte fattispecie di lottizzazione:
a) la fattispecie lottizzatoria può manifestarsi innanzitutto nella veste “materiale”, attraverso l’avvio non autorizzato di opere finalizzate alla trasformazione urbanistica di terreni in zona non adeguatamente urbanizzata in violazione della disciplina a quest’ultima impartita dalla legislazione e dagli strumenti pianificatori;
b) l’illecito assume invece le sembianze della lottizzazione “cartolare”, qualora tale trasformazione venga predisposta attraverso il frazionamento e la vendita, o atti equivalenti, del terreno in lotti che, per le loro caratteristiche quali la dimensione in relazione alla natura del terreno e alla sua destinazione secondo gli strumenti urbanistici, il numero, l’ubicazione o la eventuale previsione di opere di urbanizzazione ed in rapporto ad elementi riferiti agli acquirenti, denuncino in modo non equivoco la destinazione a scopo edificatorio (cfr. Consiglio di Stato Sez. II, 20 maggio 2019, n. 3215).
La lottizzazione cartolare abusiva si configura qualora la trasformazione urbanistico-edilizia venga predisposta attraverso il frazionamento e la vendita, o mediante atti equivalenti, del terreno in lotti che, per le loro caratteristiche – quali la dimensione in relazione alla...