In materia urbanistica non opera il principio del divieto di reformatio in peius
Considerata l'ampia discrezionalità delle esclete, in materia urbanistica non opera il principio...
In materia urbanistica non opera il principio del divieto di reformatio in peius
22 Aprile 2024
La giurisprudenza è costante nell’affermare che «In linea generale, va ricordato che “la pianificazione urbanistica implica valutazioni di opportunità sulla scorta di valutazioni comparative degli interessi pubblici in gioco, che sfuggono al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, a meno che non si dimostrino palesi travisamenti dei fatti, illogicità o irragionevolezze. Tale potere non è limitato solo alla disciplina coordinata dell'edificazione dei suoli ma, per mezzo della disciplina dell'utilizzo delle aree, è finalizzato a realizzare anche sviluppi economici e sociali della comunità locale nel suo complesso con riflessi qualvolta limitativi agli interessi dei singoli proprietari di aree. Quindi le scelte in concreto, effettuate con i detti obiettivi ed interessi pubblici agli stessi immanenti, devono corrispondere agli scopi prefissati nelle linee programmatiche per la gestione urbanistica del territorio” (cfr., ex plurimis, Consiglio di Stato, sez. I, 29 gennaio 2015, n. 283). Negli stessi termini si esprime la giurisprudenza della Sezione, secondo cui “le scelte urbanistiche compiute dalle autorità preposte alla pianificazione territoriale rappresentino scelte di merito, che non possono essere sindacate dal giudice amministrativo, salvo che non siano inficiate da arbitrarietà od irragionevolezza manifeste ovvero da travisamento dei fatti in ordine alle esigenze che si intendono nel concreto soddisfare” (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. II, 12 agosto 2020, n. 1568; id., 29 maggio 2020, n. 960; id., 9 dicembre 2016, n. 2328; id. 3 dicembre 2018, n. 2715; id., 3 dicembre 2018, n. 2718; id., 21 gennaio 2019, n. 119; id., 5 luglio 2019, n. 1557; id., 16 ottobre 2019, n. 2176; id., 21 novembre 2019, n. 2458; id., 5 marzo 2020, n. 444; id., 7 maggio 2020, n. 705)» (TAR Lombardia, Milano, II, 28 marzo 2023, n. 760; cfr: ibidem; 28 mazro 2023 n. 760).
Inoltre, il privato che sia beneficiario di previsioni ritenute vantaggiose in sede di strumento urbanistico, non è titolare di alcuna pretesa giuridicamente tutelabile al mantenimento dello status quo, salvo il caso in cui lo stesso vanti un affidamento rilevante, per effetto dell’intervenuta sottoscrizione di una convenzione urbanistica. Anche in tale ultima ipotesi, peraltro, in capo all’Amministrazione non deriva alcun vincolo alla conservazione delle disposizioni urbanistiche in base alle quali la convenzione era stata stipulata, ben potendo il Comune comunque rimuoverle e modificarle, con l’unico onere della motivazione aggravata (si veda al riguardo: TAR Lombardia, Milano, II, 5 settembre...