La demolizione è una sanzione reale ed opera anche se l’autore dell’abuso è nel frattempo deceduto
Nel caso di attività edilizia abusiva, che dà luogo a un illecito permanente, la misura...
La demolizione è una sanzione reale ed opera anche se l’autore dell’abuso è nel frattempo deceduto
29 Aprile 2020
Nel caso di attività edilizia abusiva, che dà luogo a un illecito permanente, la misura ripristinatoria dello stato dei luoghi, pur avendo una formale natura di sanzione amministrativa, non assolve a finalità meramente sanzionatoria e si atteggia, più propriamente, a misura reale.
Essa rappresenta, infatti, obbligazione propter rem, imposta per ragioni di tutela del territorio, priva di finalità punitive e avente carattere reale che produce effetti verso ogni soggetto che sia in rapporto col bene e vanti su di esso un diritto reale o personale di godimento, indipendentemente dall'essere stato o meno l'autore dell'abuso. Orbene, tra i soggetti obbligati, a fortiori, è incluso il proprietario dell’immobile (anche jure hereditatis) e tra le misure ripristinatorie rientra il pagamento dell’indennità risarcitoria, ex art. 167 del Codice dei beni culturali, che si pone per l’appunto come misura alternativa alla demolizione.
Così chiariti i termini della questione, è evidente che non rilevi affatto la circostanza che l’abuso edilizio sia stato commesso da lungo tempo o che sia stato commesso da un dante causa deceduto.
Per giurisprudenza consolidata, la repressione degli abusi edilizi può essere disposta in qualsiasi momento, sia perché trattasi di misure a carattere reale, sia perché trattasi di illecito permanente cui si associano misure oggettive, in rapporto alle quali non può essere utilmente invocato il principio di estraneità dei proprietari all’effettuazione, fatta salva ogni possibile eventuale azione di rivalsa, nei confronti dei responsabili, ove diversi dai titolari del bene. Le sanzioni edilizie, in quanto misure ripristinatorie aventi carattere reale, prescindono dalla responsabilità diretta e personale del proprietario o dell'occupante l'immobile e si applicano anche a carico di chi non abbia commesso la violazione, ma si trovi al momento dell'irrogazione in un rapporto con la res tale da assicurare la restaurazione dell'ordine giuridico violato (cfr, ex pluribus, Cons. Stato, IV n. 6873/2011; idem n. 1994/2014; idem n. 1650/2014; idem n. 3281/2014; Ad. Plen. n. 9/2017; idem n. 3694/2017).
Ciò vale anche per le misure previste dal citato art. 167 del Codice dei beni culturali (ordine di demolizione e...