La destinazione di un’area a verde agricolo può essere finalizzata al perseguimento di esigenze di ordinato governo del territorio
La destinazione di un’area a verde agricolo può essere finalizzata al perseguimento di esigenze...
La destinazione di un’area a verde agricolo può essere finalizzata al perseguimento di esigenze di ordinato governo del territorio
06 Giugno 2025
Quanto alla legittimità dell’azzonamento di un’area a verde agricolo, deve ritenersi ormai condiviso in giurisprudenza l’orientamento secondo il quale «“… l’urbanistica, ed il correlativo esercizio del potere di pianificazione, non possono essere intesi, sul piano giuridico, solo come un coordinamento delle potenzialità edificatorie connesse al diritto di proprietà, così offrendone una visione affatto minimale, ma devono essere ricostruiti come intervento degli enti esponenziali sul proprio territorio, in funzione dello sviluppo complessivo ed armonico del medesimo. Uno sviluppo che tenga conto sia delle potenzialità edificatorie dei suoli - non in astratto, bensì in relazione alle effettive esigenze di abitazione della comunità ed alle concrete vocazioni dei luoghi -, sia di valori ambientali e paesaggistici, sia di esigenze di tutela della salute e quindi della vita salubre degli abitanti, sia delle esigenze economico - sociali della comunità radicata sul territorio, sia, in definitiva, del modello di sviluppo che si intende imprimere ai luoghi stessi, in considerazione della loro storia, tradizione, ubicazione e di una riflessione “de futuro” sulla propria stessa essenza, svolta - per autorappresentazione ed autodeterminazione - dalla comunità medesima, attraverso le decisioni dei propri organi elettivi e, prima ancora, attraverso la partecipazione dei cittadini al procedimento pianificatorio” (così, Cons. Stato, sez. IV, 10 maggio 2012, n. 2710, §. 6). Sino al punto di ritenere legittima la scelta pianificatoria della c.d. “opzione zero” a seguito della quale lo strumento urbanistico non consente più, de futuro, l’ulteriore consumo di suolo» (Consiglio di Stato, IV, 24 gennaio 2023, n. 765; anche, IV, 30 ottobre 2024, n. 8670; IV, 14 settembre 2023, n. 8325; IV, 19 luglio 2023, n. 7070; T.A.R. Lombardia, Milano, IV, 20 gennaio 2025, n. 188; IV, 16 gennaio 2025, n. 164; II, 28 dicembre 2020, n. 2613; II, 17 aprile 2019, n. 868).
Peraltro, può accadere che la destinazione di un’area a verde agricolo con divieto di...