16 Settembre 2020
Secondo un costante orientamento, l’art. 86, comma 3, del d.lgs. n. 259/2003 - nello stabilire che le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione sono assimilate “ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria” di cui all’art. 16, comma 7, del d.P.R. n. 380/2001 ed all’art. 90 del C.C.E., in forza dei quali gli impianti in questione e le opere accessorie occorrenti per la loro funzionalità sono “opere aventi carattere di pubblica utilità, come tali realizzabili in qualsiasi zona del P.R.G.” - postula la possibilità che gli stessi siano ubicati in qualsiasi parte del territorio comunale, essendo compatibili con tutte le destinazioni urbanistiche, con la conseguenza che le discipline locali di individuazione di specifiche aree ritenute idonee per l'insediamento delle strutture in argomento debbano essere coerenti con le finalità e con gli obiettivi della legge statale, e non debbano essere tali da ostacolare l'insediamento e il funzionamento delle infrastrutture stesse (in tal senso, ex multis, T.A.R. Sicilia, Catania, Sezione I, n. 1477/2016).
Il Comune, conseguentemente, non può, mediante il formale utilizzo degli strumenti di natura edilizia e/o urbanistica, adottare misure, le quali - nella sostanza - costituiscano una deroga ai limiti di esposizione ai campi elettromagnetici fissati dallo Stato, quali, esemplificativamente, il divieto generalizzato di installare stazioni radio base per telefonia cellulare in intere zone territoriali omogenee, risultando, a ben vedere, tali disposizioni funzionali, non già al governo del territorio, bensì alla tutela della salute dai rischi dell'elettromagnetismo, trasformandosi esse in una illegittima misura surrettizia di tutela della popolazione da immissioni radioelettriche, che l’art. 4 della l. n. 36/2000 riserva allo Stato (in tal senso, Consiglio di Stato, Sezione I, n. 44/2016).
Tale orientamento si pone, inoltre, del tutto in linea con i principi affermati dalla Corte Costituzionale con la decisione del 7 novembre 2003 n. 331, in cui - dopo aver ricordato che la tutela contro le emissioni elettromagnetiche nocive è...