Legittima la contestazione della lottizzazione abusiva in pendenza di istanza di condono
Non vi è alcuna illogicità e/o violazione di legge nell’aver contestato la lottizzazione...
Legittima la contestazione della lottizzazione abusiva in pendenza di istanza di condono
23 Marzo 2020
L’art. 30, comma 1, del d. P.R. n. 380/2001 così prevede: “Si ha lottizzazione abusiva di terreni a scopo edificatorio quando vengono iniziate opere che comportino trasformazione urbanistica od edilizia dei terreni stessi in violazione delle prescrizioni degli strumenti urbanistici, vigenti o adottati, o comunque stabilite dalle leggi statali o regionali o senza la prescritta autorizzazione; nonché quando tale trasformazione venga predisposta attraverso il frazionamento e la vendita, o atti equivalenti, del terreno in lotti che, per le loro caratteristiche quali la dimensione in relazione alla natura del terreno e alla sua destinazione secondo gli strumenti urbanistici, il numero, l’ubicazione o la eventuale previsione di opere di urbanizzazione ed in rapporto ad elementi riferiti agli acquirenti, denuncino in modo non equivoco la destinazione a scopo edificatorio”.
Tale norma individua due distinte fattispecie: una lottizzazione c.d. “materiale”, consistente nella realizzazione, anche nella sola fase iniziale, di opere che comportino un’abusiva trasformazione urbanistica o edilizia dei terreni in violazione degli strumenti urbanistici; e una lottizzazione c.d. “negoziale”, ovvero “cartolare”, allorquando la trasformazione avvenga tramite atti negoziali o catastali che determinino un frazionamento del terreno in lotti tali da denunciare in modo inequivoco la destinazione a scopo edificatorio. Tale distinzione non esclude logicamente che la lottizzazione abusiva possa derivare dalla combinazione delle due tipologie appena richiamate (c.d. “lottizzazione abusiva mista”), quando si verifichi un intreccio di atti materiali e giuridici comunque finalizzati a realizzare una trasformazione urbanistica e/o edilizia di terreni non autorizzata oppure in violazione della pianificazione vigente.
Ed invero, secondo i principi elaborati dalla giurisprudenza in materia, il concetto di “opere che comportino trasformazione urbanistica od edilizia” dei terreni deve essere interpretato in maniera “funzionale” alla ratio della norma, “il cui bene giuridico tutelato è costituito dalla necessità di preservare la potestà programmatoria attribuita all’Amministrazione nonché l’effettivo controllo del territorio da parte del soggetto titolare della stessa funzione di pianificazione, al fine di garantire un’ordinata pianificazione urbanistica, un corretto uso del territorio e uno sviluppo degli insediamenti abitativi e dei correlativi standard compatibile con le esigenze di finanza pubblica” (così: Cons. Stato, Sez. VI, 9 gennaio 2018, n. 5805).
Nel caso di specie, la contestazione di lottizzazione abusiva consiste nell’illecita trasformazione urbanistica a scopo edificatorio dell’area de qua in violazione degli strumenti urbanistici vigenti, realizzata mediante il mutamento di destinazione d’uso di una serie di fabbricati ed altre opere in corso di esecuzione considerate, nel loro complesso, in...