Una serie di principi in materia di pianificazione urbanistica
pianificazione urbanistica
Una serie di principi in materia di pianificazione urbanistica
11 Luglio 2019
Secondo i consolidati principi in materia di pianificazione urbanistica, per come elaborati in giurisprudenza (fra le molte pronunzie in materia, cfr. T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. I, 28 settembre 2018 n. 925; Cons. Stato, sez. IV, 5 settembre 2016 n. 3806 e 11 ottobre 2017 n. 4707):
- sul piano generale, e relativamente ai poteri del giudice, le scelte di pianificazione urbanistica costituiscono esercizio di ampia discrezionalità da parte dell’Amministrazione; le stesse, nell’ambito del sindacato di legittimità del giudice amministrativo, dimostrandosi censurabili, oltre che per violazione di legge, solo per manifesta illogicità e/o irragionevolezza ovvero insufficienza della motivazione (nei sensi precisati dalla giurisprudenza), onde evitare un indebito “sconfinamento” nel cd. “merito amministrativo”;
- l’interesse pubblico all’ordinato sviluppo edilizio del territorio non è solo funzionale all’interesse pubblico all’ordinato sviluppo edilizio del territorio in considerazione delle diverse tipologie di edificazione distinte per finalità (civile abitazione, uffici pubblici, opifici industriali e artigianali, etc.), ma è funzionalmente rivolto alla realizzazione contemperata di una pluralità di interessi pubblici, che trovano il proprio fondamento in valori costituzionalmente garantiti (Cons. Stato, sez. IV, 10 maggio 2012 n. 2710);
- la motivazione che deve sorreggere le scelte urbanistiche, salvo i casi in cui esse incidano su zone territorialmente circoscritte ledendo legittime aspettative, è di carattere generale; il relativo onere ostensivo dimostrandosi soddisfatto con l’indicazione dei profili generali e dei criteri che sorreggono le scelte effettuate, senza necessità di una motivazione puntuale e mirata (Cons. Stato, sez. IV, 3 novembre 2008 n. 5478);